Art. 2. Fondo rotativo 1. La somma di settanta milioni di euro, di cui alla delibera del CIPE richiamata in premessa, costituisce il fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Federazione russa, in Ucraina, in Moldova, in Armenia, in Azerbaijan e in Georgia. 2. Tale somma - nelle disponibilita' della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione - e' a disposizione del soggetto gestore, affinche' la impieghi per gli interventi.