Art. 2.
                           Fondo rotativo

  1.  La  somma di settanta milioni di euro, di cui alla delibera del
CIPE  richiamata  in  premessa,  costituisce il fondo rotativo per il
finanziamento  di  operazioni  di  venture  capital nella Federazione
russa,  in  Ucraina,  in  Moldova,  in  Armenia,  in  Azerbaijan e in
Georgia.
  2.  Tale  somma - nelle disponibilita' della Direzione generale per
le  politiche  di  internazionalizzazione  -  e'  a  disposizione del
soggetto gestore, affinche' la impieghi per gli interventi.