Art. 6. Modalita' di acquisizione e di cessione delle partecipazioni 1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, e' determinato con gli stessi criteri generali relativi alle cessioni delle partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990; 2. Alle societa' destinatarie dell'intervento non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto; 3. Il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, puo' adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento Simest S.p.a., tenendo conto del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora sulle azioni o quote il Comitato deliberi la costituzione di diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto non puo' essere inferiore al tasso di riferimento.