Art. 6.
    Modalita' di acquisizione e di cessione delle partecipazioni

  1.   Il   prezzo   di   cessione   delle   partecipazioni  relative
all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, e' determinato con
gli   stessi   criteri   generali   relativi   alle   cessioni  delle
partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990;
  2.  Alle  societa'  destinatarie dell'intervento non possono essere
richieste  garanzie  reali  o  personali  a  fronte  dell'obbligo  di
riacquisto;
  3.  Il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma
2,  puo' adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello
che  caratterizza  l'intervento  Simest  S.p.a.,  tenendo  conto  del
carattere  essenzialmente  promozionale  del  fondo rotativo. Qualora
sulle  azioni o quote il Comitato deliberi la costituzione di diritti
di  usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto non puo'
essere inferiore al tasso di riferimento.