Art. 4.
             Credito agrario e contributi previdenziali

  1.  Agli  imprenditori  agricoli  che  abbiano  conferito  prodotti
agricoli  alle  imprese  ammesse all'amministrazione straordinaria di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, ((
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o
ad  imprese  da  queste  controllate  o  partecipate, )) nei sei mesi
precedenti     all'ammissione     alla    predetta    amministrazione
straordinaria,  possono  essere  concessi  finanziamenti  di  credito
agrario,  ai  sensi  dell'articolo 43 (( del testo unico di cui al ))
decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del
capitale circolante.
  2.  I  finanziamenti  di  cui al comma 1 hanno durata massima di 60
mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti
delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della
garanzia  sussidiaria  del  Fondo  interbancario  di  garanzia di cui
all'articolo  45  del (( testo unico di cui )) al decreto legislativo
1° settembre  1993,  n.  385,  nei  limiti dell'85 per cento del loro
importo.
((    2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
agli  imprenditori  agricoli  che hanno ceduto ad imprese di cui alla
legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore,
i  crediti  relativi  alla consegna di prodotti agricoli alle imprese
ammesse  all'amministrazione straordinaria, nonche' agli imprenditori
agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici
delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.
    2-ter.  Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1
possono  avanzare,  in  via  anticipata, istanza di rimborso al Fondo
interbancario  di  garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di
cui  al  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  dopo il
manifestarsi  del  primo  inadempimento  da  parte  dell'imprenditore
agricolo finanziato.
    2-quater.  Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo
45  del  testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.  385,  puo' concedere, su richiesta della banca, in via anticipata
il   50   per  cento  della  perdita  subita  dalla  banca  erogante,
quantificata   alla   data   del   primo   inadempimento   da   parte
dell'imprenditore  agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che
ha  luogo,  sempre  su  richiesta della banca, dopo il recupero della
garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo
in  via  anticipata  a  tale  titolo  non  riducono  nell'ammontare i
relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2. ))
  3.  Alla  riscossione  dei  contributi  previdenziali  dovuti dagli
imprenditori  agricoli  ((  di  cui al comma 1 e 2-bis, nonche' dalle
imprese  di autotrasporto di cui all'art. 5, comma 1, )) si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente
della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  602.  A  tale  fine  e'
autorizzata,  per  ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di
((  1,327  milioni )) di euro annui. All'onere derivante dal presente
comma,  pari  a (( 1,327 milioni )) di euro per gli anni 2004, 2005 e
2006,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito  dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo
speciale  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando,
((  quanto  a  1,05  milioni  di  euro,  l'accantonamento relativo al
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, e quanto a 0,277
milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e  delle  finanze.  ))  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
((    3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi
1  e  2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria
di  cui  all'articolo  2  del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
relativi  ai  crediti  sorti  durante la continuazione dell'esercizio
dell'impresa,  si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o
altra  domanda  giudiziale  da parte dei creditori e della procedura,
anche in caso di fallimento successivo.». ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del decreto-legge
          23 dicembre  2003,  n.  347, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
              «Art.   2   (Ammissione  immediata  all'amministrazione
          straordinaria).   -   1.   L'impresa  che  si  trovi  nelle
          condizioni  di  cui  all'art. 1 puo' richiedere al Ministro
          delle   attivita'   produttive,   con  istanza  motivata  e
          corredata    di    adeguata   documentazione,   presentando
          contestuale  ricorso  per  la  dichiarazione dello stato di
          insolvenza  al  tribunale  del  luogo  in  cui  ha  la sede
          principale,  l'ammissione alla procedura di amministrazione
          straordinaria,  tramite  la  ristrutturazione  economica  e
          finanziaria di cui all'art. 1.
              2.  Con  proprio  decreto  il  Ministro delle attivita'
          produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1
          all'ammissione  immediata  dell'impresa  alla  procedura di
          amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario
          straordinario,  con  le  modalita'  di  cui all'art. 38 del
          decreto  legislativo  n.  270  in  conformita'  ai  criteri
          fissati dal medesimo Ministro.
            3.   Il   decreto   di  cui  al  comma  2  e'  comunicato
          immediatamente al competente tribunale.».
              -  Si riporta il testo degli articoli 43 e 45 del testo
          unico  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385.
              «Art.  43  (Nozione).  -  1.  Il credito agrario ha per
          oggetto   la   concessione,   da   parte   di   banche,  di
          finanziamenti   destinati   alle   attivita'   agricole   e
          zootecniche nonche' a quelle a esse connesse o collaterali.
              2.   Il   credito   peschereccio   ha  per  oggetto  la
          concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati
          alle  attivita' di pesca e acquacoltura, nonche' a quelle a
          esse connesse o collaterali.
              3. Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo,
          la     manipolazione,     conservazione,    trasformazione,
          commercializzazione  e valorizzazione dei prodotti, nonche'
          le altre attivita' individuate dal CICR.
              4.  Le  operazioni  di  credito  agrario  e  di credito
          peschereccio  possono  essere effettuate mediante utilizzo,
          rispettivamente,  di  cambiale agraria e di cambiale pesca.
          La  cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo
          scopo  del  finanziamento  e  le garanzie che lo assistono,
          nonche'  il  luogo  dell'iniziativa finanziata. La cambiale
          agraria  e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto
          di legge alla cambiale ordinaria.».
              «Art.  45  (Fondo  interbancario  di garanzia). - 1. Le
          operazioni  di  credito  agrario  possono  essere assistite
          dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo  interbancario  di
          garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma
          e  sottoposto  alla vigilanza del Ministero dell'economia e
          delle finanze.
              2.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
          il  Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
          alimentari  e forestali, individua le operazioni alle quali
          si  applica  la  garanzia  e determina i criteri e i limiti
          degli   interventi   del  Fondo,  nonche'  l'entita'  delle
          contribuzioni  a  esso  dovute  da  parte  delle banche, in
          rapporto  all'ammontare  dei  finanziamenti assistiti dalla
          garanzia.
              3.  L'organizzazione  interna  e  il  funzionamento del
          Fondo   sono  disciplinati  dallo  statuto,  approvato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
              4.  Presso  il  Fondo  e'  operante la sezione speciale
          prevista  dall'art.  21  della legge 9 maggio 1975, n. 153,
          dotata  di  autonomia  patrimoniale  e amministrativa. Alla
          sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
              5.  Presso il Fondo e' altresi' operante una sezione di
          garanzia  per  il credito peschereccio, avente personalita'
          giuridica  con  amministrazione  autonoma  e gestione fuori
          bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,
          n.   1041,   e  sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Alla sezione si applicano le
          disposizioni dei commi 2 e 3.».
              -  La  legge  21 febbraio 1991, n. 52, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   25 febbraio   1991,   n.   47,  reca
          «Disciplina della cessione dei crediti di impresa.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 19-bis del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
              «Art.   19-bis   (Sospensione   della  riscossione  per
          situazioni  eccezionali)  -  1. Se si verificano situazioni
          eccezionali,  a  carattere  generale  o relative ad un'area
          significativa  del  territorio, tali da alterare gravemente
          lo  svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti,
          la  riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici
          mesi, con decreto del Ministero delle finanze.».