Art. 2.
    Il  certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio
del  31 marzo  2004,  a pena di decadenza, alle prefetture competenti
per  territorio.  Il  certificato  deve  essere  compilato, firmato e
trasmesso  dagli  enti  locali  in  due  copie  autentiche  e redatto
esclusivamente a macchina negli spazi previsti.