Art. 11.
                   Validita' della certificazione
  1. I risultati delle attivita' di valutazione e certificazione sono
riferibili    esclusivamente   ad   una   specifica   e   determinata
configurazione  dell'ODV  e  il  certificato  e'  valido  ed efficace
limitatamente a tale configurazione.
  2.  La  commercializzazione di un sistema o prodotto certificato e'
vincolata a tale configurazione.