Art. 4.
  1.  Per  le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi
di  cui  alla  presente  ordinanza,  relativi alla messa in sicurezza
fisica  delle  centrali  e  degli  impianti,  il commissario delegato
provvede,   d'intesa  con  le  regioni  territorialmente  competenti,
all'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo
da  ogni  altro  adempimento,  nonche'  alla redazione dello stato di
consistenza  e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche
con la sola presenza di due testimoni.