Art. 4. 1. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, relativi alla messa in sicurezza fisica delle centrali e degli impianti, il commissario delegato provvede, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, all'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.