Art. 5. 1. Al fine di assicurare la massima celerita' per l'attuazione delle iniziative finalizzate al superamento della situazione emergenziale, il commissario delegato, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e' autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni di legge: decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 54; decreto legislativo n. 257/2003, art. 16.