Art. 5.
  1.  Al  fine  di  assicurare  la massima celerita' per l'attuazione
delle   iniziative   finalizzate   al  superamento  della  situazione
emergenziale,  il commissario delegato, ove ritenuto necessario e nel
rispetto   dei   principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  e'
autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni di legge:
    decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive  modifiche,  articoli 6,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 54;
    decreto legislativo n. 257/2003, art. 16.