Art. 6. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, per l'esame e per la valutazione dei documenti di cui al citato comma 1, nonche' per l'individuazione delle iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati, della struttura di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2004 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi