Art. 6.
  1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della
situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza il commissario
delegato  predispone  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della  presente  ordinanza  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  i  cronoprogrammi  delle  attivita'  da  porre  in essere,
articolati  in  relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati
per  trimestri  successivi.  Entro  trenta  giorni  dalla scadenza di
ciascun  trimestre,  il commissario medesimo comunica al Dipartimento
della  protezione  civile  lo  stato  di  avanzamento  dei programmi,
evidenziando  e  motivando  gli  eventuali scostamenti e indicando le
misure  che  si  intendono  adottare  per ricondurre la realizzazione
degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
  2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al  comma  1  il  Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, per l'esame e per la
valutazione  dei  documenti  di  cui  al  citato comma 1, nonche' per
l'individuazione delle iniziative ritenute utili per il conseguimento
degli  obiettivi  ivi  indicati,  della  struttura  di cui all'art. 5
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo
2003, n. 3267.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 7 maggio 2004


                                                 Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                  Berlusconi