IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni; Rilevata la necessita' di aggiornare le vigenti disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. aventi capacita' complessiva non superiore a 13 m3; Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; Decreta: Art. 1. Scopo e campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacita' geometrica complessiva non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione nonche' ai depositi ad uso commerciale per i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Per depositi ad uso commerciale si intendono gli impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione. Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. I depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i depositi in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformita' favorevole sul progetto espresso dal Comando provinciale VV.F. competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998), non sussiste alcun obbligo di adeguamento.