IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 93, recante
attuazione  della  direttiva  97/23/CE  in  materia di attrezzature a
pressione;
  Visto  il decreto ministeriale 31 marzo 1984 e successive modifiche
ed integrazioni;
  Visto   il   decreto  ministeriale  13 ottobre  1994  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Rilevata  la  necessita'  di  aggiornare le vigenti disposizioni di
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di
G.P.L. aventi capacita' complessiva non superiore a 13 m3;
  Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
  Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Scopo e campo di applicazione

  1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione  incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di
G.P.L.  in serbatoi fissi aventi capacita' geometrica complessiva non
superiore  a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione
per usi civili, industriali, artigianali e agricoli.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano agli
impianti  di  distribuzione  stradale  per  autotrazione  nonche'  ai
depositi  ad  uso  commerciale per i quali si rimanda alle specifiche
regole   tecniche   di  prevenzione  incendi.  Per  depositi  ad  uso
commerciale  si  intendono  gli  impianti  di  imbottigliamento  e di
travaso in recipienti mobili.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai depositi di
nuova  installazione. Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai
depositi  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
provvedimento  in  caso  di  sostanziali  modifiche  o ampliamenti. I
depositi  in  possesso  di  nulla osta provvisorio, di cui alla legge
7 dicembre  1984,  n.  818 (Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre
1984),   sono  adeguati  alle  disposizioni  contenute  nell'allegato
tecnico  entro  e  non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto.  Per i depositi in possesso di certificato di
prevenzione  incendi,  ovvero di parere di conformita' favorevole sul
progetto  espresso  dal  Comando  provinciale  VV.F.  competente  per
territorio  ai  sensi  dell'art.  2  del decreto del Presidente della
Repubblica  12 gennaio  1998,  n.  37  (Gazzetta  Ufficiale n. 57 del
10 marzo 1998), non sussiste alcun obbligo di adeguamento.