Art. 5.
                       Commercializzazione CE

  1.  I  prodotti  provenienti  da uno degli Stati membri dell'Unione
europea,  o  da  uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di
libero   scambio   (EFTA)   firmatari  dell'accordo  SEE,  legalmente
riconosciuti  sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali
Stati  che  permettono di garantire un livello di protezione, ai fini
della  sicurezza  antincendio,  equivalente a quello perseguito dalla
presente  regolamentazione,  possono  essere  impiegati  nel campo di
applicazione disciplinato dal presente decreto.