Art. 7. Disposizioni complementari e finali 1. All'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacita' complessiva non superiore a 13 m3 provvede il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, con propri decreti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 14 maggio 2004 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro delle attivita' produttive Marzano