Art. 2.
        Disposizioni relative alle attivita' cinematografiche
                          e allo spettacolo
((    01. All'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Con  decreto  del  Ministro sono stabilite, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le modalita' tecniche di
gestione   del   Fondo  di  cui  al  comma  1  e  di  erogazione  dei
finanziamenti  e  dei  contributi,  nonche'  le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi»;
  1. All'art. 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Le  istanze  per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle
imprese  di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'art.
27  ed all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni,  sono  valutate secondo la disciplina risultante dalla
medesima  normativa  e  dai  relativi decreti di attuazione, qualora,
prima  della  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, esse
abbiano  gia'  ottenuto  il  riconoscimento  dell'interesse culturale
nazionale  e  relativamente  ad  esse  sia stato depositato presso la
competente     Direzione    generale    il    risultato    dell'esame
tecnico-economico  del  preventivo  e  del  piano  finanziario di cui
all'art.  2,  comma  5,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in data 24 marzo 1994, concernente «Norme di attuazione del
decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in
favore  del  cinema»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
15 aprile  1994.  Le  istanze  relative ai progetti filmici che, alla
data  di  entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il
riconoscimento   dell'interesse   culturale  nazionale  e  non  siano
corredate  dell'esame  tecnico-economico  del  preventivo e del piano
finanziario,  possono  essere  nuovamente  presentate  ai  sensi  del
presente  decreto.  Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con
priorita'   di  trattazione  rispetto  alle  altre  istanze,  l'esito
positivo  della  valutazione  per  il  riconoscimento  dell'interesse
culturale, ai sensi dell'art. 8, con esclusivo riferimento ai criteri
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo art. 8.»;
    b) al  comma  8,  dopo  le  parole:  «decreto  legislativo»  sono
inserite le seguenti: «non hanno natura regolamentare e». ))
  2.  Le risorse di cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  per  l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90
milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche
di  funzionamento,  del  settore dello spettacolo (( e della Societa'
per  lo  sviluppo  dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus
S.p.a.». In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalita'
di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione
del  decreto  di  cui al medesimo comma 83 dell'art. 3 della legge n.
662 del 1996.
  3. L'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23 maggio 1997, n. 135, e' abrogato. Le
risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  essere
riassegnate  al  Fondo  di  cui  all'art.  12 del decreto legislativo
22 gennaio   2004,   n.   28,   ferma  restando  la  loro  natura  di
finanziamenti.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  3-bis.  All'art. 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  3.   Lo   statuto   deve   prevedere   altresi'   le  modalita'  di
partecipazione  dei  fondatori privati, il cui apporto complessivo al
patrimonio  della fondazione non puo' superare la misura del quaranta
per  cento  del  patrimonio  stesso.  Lo statuto prevede altresi' che
possono  nominare  un rappresentante nel consiglio di amministrazione
fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al
patrimonio,  assicurano  per  almeno  due anni consecutivi un apporto
annuo  non  inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti
pubblici  erogati  per  la  gestione dell'attivita' della fondazione,
verificato  con  riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso
nella  fondazione,  fermo  restando  quanto  previsto  in  materia di
composizione  del  consiglio  di  amministrazione.  La permanenza nel
consiglio   di   amministrazione   dei  rappresentanti  nominati  dai
fondatori  privati  e'  subordinata all'erogazione da parte di questi
dell'apporto  annuo  per  la gestione dell'ente. Per raggiungere tale
entita'  dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per
atto  scritto  di  voler  concorrere  collettivamente  alla  gestione
dell'ente  nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato
non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.
  3-ter.  L'art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  24  (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione
della  quota  del  Fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni  lirico-sinfoniche  sono  determinati  ogni  tre  anni con
decreto  del  Ministro per i beni e le attivita' culturali non avente
natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1o gennaio 2005.
  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1  deve  attenersi ai seguenti
principi:
    a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
    b) caratteristiche  dei  progetti e dei programmi di attivita' di
ciascuna  delle  fondazioni  sulla  base  degli  obiettivi  specifici
concordati  in  sede  convenzionale  ai sensi dell'art. 17, anche con
riferimento  al  volume  dell'attivita'  produttiva  ed  allo  spazio
riservato alle giovani generazioni di artisti;
    c) misura   degli  investimenti  destinati  alla  promozione  del
pubblico,  anche  attraverso  un'idonea  politica dei prezzi, nonche'
alla formazione del pubblico giovanile;
    d) grado  di  raggiungimento degli obiettivi specifici concordati
in sede convenzionale;
    e) valutazione    degli    organici    artistici,    tecnici   ed
amministrativi  necessari  al  conseguimento dei fini istituzionali e
dei  relativi  costi  come  derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale.  Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono
previamente  definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto
della   peculiarita'  dei  singoli  enti,  anche  in  relazione  alla
eventuale  presenza  di corpi di ballo e di laboratori di costruzione
sceno-tecnica;
    f) valutazione  della entita' della partecipazione dei privati al
patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.
  3.  Il  principio  di  cui  al  comma  2, lettera b), dovra' essere
valutato  secondo  criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di
standardizzazione  di  costi  e di determinazione degli indicatori di
rilevazione.
  4.  Il  principio  di  cui  al  comma  2, lettera d), dovra' essere
valutato  secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di
rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni
hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le
attivita'  culturali  una  dettagliata  relazione  circa  lo stato di
raggiungimento degli obiettivi concordati.
  5.  Gli  elementi  indicati  dal  comma  2, lettera f), sono tenuti
presenti  in  sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo
spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 25.
  6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in
conseguenza  della  ripartizione  della  quota  di cui al comma 1, e'
determinata  ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico
per lo spettacolo.
  7.  Per  l'anno  2004  sono  validi i criteri di cui al decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 giugno 1999, n. 239».
  3-quater.  Al  comma  4  dell'art.  2 del decreto-legge 24 novembre
2000,  n.  345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
2001,  n.  6, le parole: «, ovvero hanno una partecipazione inferiore
al  dodici  per cento dei finanziamenti statali per la gestione della
propria attivita',» sono soppresse.
  3-quinquies.  All'art.  1  della legge 11 novembre 2003, n. 310, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Per  l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione
di  cui  al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse
di  cui all'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive  modificazioni.  A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione
concorre  al  riparto  ordinario  delle  risorse assegnate al settore
delle fondazioni lirico-sinfoniche».
  3-sexies.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  risorse  finanziarie  occorrenti agli impegni economici
derivanti  dal  rinnovo  delle  contrattazioni  integrative aziendali
delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo
reperimento,  nel  rispetto  del  principio  di pareggio del bilancio
della  fondazione.  Di  tali risorse non possono comunque far parte i
contributi dei fondatori pubblici e privati.
  3-septies.   Le  fondazioni  lirico-sinfoniche  adeguano  i  propri
statuti  alle  disposizioni  del  presente  articolo entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
          Riferimenti normativi:
              -   Il  testo  dell'art.  12  del  decreto  legislativo
          22 gennaio  2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina
          in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art.
          10  della  legge  6 luglio  2002, n. 137», pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, come modificato
          dal  decreto-legge  nel  testo  convertito  in  legge e' il
          seguente:
              «Art.  12  (Fondo  per  la produzione, la distribuzione
          l'esercizio  e  le  industrie  tecniche). - 1. E' istituito
          presso   il  Ministero  il  Fondo  per  la  produzione,  la
          distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
              2.  Al  Fondo  di cui al comma 1 affluiscono le risorse
          finanziarie  disponibili  ed esistenti alla data di entrata
          in vigore del presente decreto:
                a) sul  fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
          4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
                b) sul  fondo  particolare  di  cui all'art. 28 della
          legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
                c) sul  fondo  di  intervento di cui all'art. 2 della
          legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
                d) sul  fondo  di  sostegno  di  cui all'art. 1 della
          legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
                e) sul  fondo  di  garanzia  di  cui  all'art. 16 del
          decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
              I  fondi  di  cui  alla  citata legge n. 1213 del 1965,
          legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
          del  1994,  sono  contestualmente  soppressi.  Il  Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
                a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle
          imprese   cinematografiche   per  la  produzione  di  opere
          filmiche,  anche  con  riferimento  alla  realizzazione  di
          colonne   sonore,   e  per  lo  sviluppo  di  sceneggiature
          originali di particolare rilievo culturale e sociale;
                b) alla  corresponsione  di  contributi  a  favore di
          imprese  di  distribuzione  ed  esportazione,  anche per la
          realizzazione   di   versioni   dei  film  riconosciuti  di
          interesse  culturale  in  lingua  diversa  da  quella della
          ripresa sonora diretta;
                c) alla  corresponsione di contributi sugli interessi
          dei  mutui  ed  alla  concessione  di  contributi  in conto
          capitale   a  favore  delle  imprese  di  esercizio  e  dei
          proprietari  di sale cinematografiche, per la realizzazione
          di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
          l'adeguamento  delle  strutture  e  per  il  rinnovo  delle
          apparecchiature,  con particolare riguardo all'introduzione
          di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
                d) alla   concessione  di  mutui  decennali  a  tasso
          agevolato  o  contributi  sugli  interessi  a  favore delle
          industrie  tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
          la  ristrutturazione,  la  trasformazione  o  l'adeguamento
          strutturale   e   tecnologico   di   teatri   di  posa,  di
          stabilimenti  di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
          post-produzione;
                e) alla  corresponsione  di  contributi  destinati ad
          ulteriori    esigenze    del    settore   delle   attivita'
          cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
          con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
              4.  Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono
          stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
          al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
              5.  Con  decreto del Ministro, adottato di concerto con
          il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sono stabilite
          le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma
          1  e  di  erogazione  dei  finanziamenti  e dei contributi,
          nonche'  le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego
          dei finanziamenti concessi.
              6.  Le  risorse  giacenti  sui fondi di cui al comma 2,
          alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute
          nel  presente  decreto,  nonche' la percentuale della quota
          cinema  del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
          destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
          misura  residuata  all'esito delle domande valutate secondo
          il  regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
          Fondo  di  cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
          altresi',  le  eventuali  risorse  relative  a  rientri  di
          finanziamenti  erogati  sui  fondi  di  cui  al comma 2. Il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
          apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
              7.  Il  Ministero  gestisce il Fondo di cui al comma 1,
          avvalendosi  di appositi organismi e mediante la stipula di
          convenzioni   con   uno   o   piu'   istituti  di  credito,
          selezionati,  ai  sensi delle disposizioni vigenti, in base
          ai  criteri  delle  piu' vantaggiose condizioni di gestione
          offerte     e    della    adeguatezza    delle    strutture
          tecnico-organizzative   ai   fini   della  prestazione  del
          servizio.
              8.  La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
          resta  affidata  per  un  periodo di dodici mesi, a partire
          dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, alla Banca
          nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
          teatrale S.p.a.
              -  Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
          22 gennaio  2004,  n. 28, come modificato dal decreto-legge
          nel testo convertito in legge, e' il seguente:
              «Art.  27  (Disposizioni transitorie). - 1. Il presente
          decreto  legislativo entra in vigore il giorno successivo a
          quello  della  sua  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana.
              2.  Alle  istanze per l'erogazione degli incentivi alla
          produzione  presentate  ai  sensi  dell'art.  7 della legge
          4 novembre  1965,  n.  1213, e successive modificazioni, si
          applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e
          dal  decreto  ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora
          la  prima  uscita  in  sala  sia  antecedente  alla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
              3.  Le  istanze  per  l'erogazione  dei finanziamenti a
          favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul
          fondo  di  cui  all'art.  27  ed  all'art.  28  della legge
          4 novembre  1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono
          valutate  secondo  la  disciplina risultante dalla medesima
          normativa  e  dai  relativi decreti di attuazione, qualora,
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
          esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento dell'interesse
          culturale  nazionale  e  relativamente  ad  esse  sia stato
          depositato  presso  la  competente  Direzione  generale  il
          risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del
          piano  finanziario  di cui all'art. 2, comma 5, del decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo
          1994,  concernente  "Norme  di attuazione del decreto-legge
          14 gennaio  1994,  n.  26,  recante:  Interventi urgenti in
          favore  del cinema", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          87  del  15 aprile  1994.  Le  istanze relative ai progetti
          filmici  che,  alla  data di entrata in vigore del presente
          decreto,  abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse
          culturale   nazionale  e  non  siano  corredate  dell'esame
          tecnico-economico  del  preventivo e del piano finanziario,
          possono  essere nuovamente presentate ai sensi del presente
          decreto.  Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto, con
          priorita'  di  trattazione  rispetto  alle  altre  istanze,
          l'esito  positivo  della  valutazione per il riconoscimento
          dell'interesse   culturale,   ai  sensi  dell'art.  8,  con
          esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b)
          e c) del comma 2 del medesimo art. 8.
              4.  La normativa vigente in materia di apertura sale di
          cui  alla  legge  4 novembre  1965,  n.  1213, e successive
          modificazioni,   e   di   cui   al   decreto   ministeriale
          29 settembre  1998,  n. 391, rimane in vigore nelle regioni
          nelle  quali  non  siano  state  emanate le leggi di cui al
          primo  comma  dell'art. 22 del presente decreto e fino alla
          data di entrata in vigore delle stesse.
              5.  Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore
          delle  imprese  di esercizio presentate prima della data di
          entrata  in vigore del presente decreto, a valere sul fondo
          di  cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
          successive  modificazioni,  e  sul  fondo di cui alla legge
          23 luglio  1980,  n.  378, e successive modificazioni, sono
          valutate  secondo  tali  disposizioni  e secondo il decreto
          ministeriale  17 ottobre  2000 n. 390, se corredate da atto
          notorio   attestante   contratto  di  acquisto,  locazione,
          programmazione  o  gestione  e  di  parere favorevole della
          commissione provinciale di vigilanza, ovvero di concessione
          edilizia.  In  assenza  di  tale documentazione, le istanze
          decadono  e possono essere nuovamente presentate secondo la
          disciplina di cui all'art. 15 del presente decreto.
              6.  Le istanze per la concessione dei premi di qualita'
          presentate  ai  sensi  degli  articoli 9  e  11 della legge
          4 novembre  1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono
          valutate  secondo  tali  disposizioni  e secondo il decreto
          ministeriale  3 settembre  1998,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  23 settembre  1998,  n. 222, qualora l'effettiva
          programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre
          2003.
              7. Le istanze per la concessione di contributi a favore
          delle  imprese  di distribuzione e delle industrie tecniche
          sono  disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della
          presentazione delle medesime.
              8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto
          legislativo  non hanno natura regolamentare e sono adottati
          entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
          medesimo.».
              -  Il  testo  del  comma  83  dell'art.  3  della legge
          23 dicembre    1996,    n.   662,   recante:   «Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 dicembre  1996, n. 303, S.O., e' il
          seguente:
              «83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.   400,   sono   stabiliti  nuovi  giochi  ed  estrazioni
          infrasettimanali  del  gioco  del  lotto.  Con  decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro  e  per  i  beni  culturali e ambientali, da emanare
          entro  il  30 giugno  di  ogni anno, sulla base degli utili
          erariali  derivanti  dal  gioco  del  lotto  accertati  nel
          rendiconto  dell'esercizio  immediatamente  precedente,  e'
          riservata  in  favore  del Ministero per i beni culturali e
          ambientali  una  quota  degli  utili  derivanti dalla nuova
          estrazione  del  gioco  del  lotto,  non  superiore  a  300
          miliardi  di  lire,  per il recupero e la conservazione dei
          beni    culturali,    archeologici,   storici,   artistici,
          archivistici  e librari, nonche' per interventi di restauro
          paesaggistico e per attivita' culturali.».
              -  Il  decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67, recante:
          «Disposizioni    urgenti   per   favorire   l'occupazione»,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
          n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997,
          n. 119.
              -   Il  testo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo
          29 giugno  1996,  n.  367,  recante:  «Disposizioni  per la
          trasformazione  degli enti che operano nel settore musicale
          in   fondazioni   di  diritto  privato»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161, come modificato
          dal  decreto-legge  nel  testo  convertito  in legge, e' il
          seguente:
              «Art.  10  (Statuto).  -  1.  Lo statuto deve garantire
          l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei
          quali non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad
          essi rispondono.
              2.  Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto
          delle  disposizioni  del  presente  decreto, lo scopo della
          fondazione;  la  composizione, le competenze e i poteri dei
          suoi  organi;  i  soggetti  pubblici  o privati che ad essa
          concorrono;  i  criteri  in  base  ai quali altri soggetti,
          pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi
          spettanti;  le  procedure di modificazione; la destinazione
          totale  degli  avanzi di gestione agli scopi istituzionali,
          con  il divieto di distribuzione di utili od altre utilita'
          patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di
          devoluzione  del  patrimonio ad enti che svolgono attivita'
          similari  e  a  fini  di  pubblica  utilita',  in  sede  di
          liquidazione.
              3.  Lo  statuto deve prevedere altresi' le modalita' di
          partecipazione   dei  fondatori  privati,  il  cui  apporto
          complessivo   al   patrimonio  della  fondazione  non  puo'
          superare  la  misura  del quaranta per cento del patrimonio
          stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un
          rappresentante  nel  consiglio di amministrazione fondatori
          che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al
          patrimonio,  assicurano  per almeno due anni consecutivi un
          apporto  annuo  non inferiore all'otto per cento del totale
          dei   finanziamenti   pubblici   erogati  per  la  gestione
          dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento
          all'anno  in cui avviene il loro ingresso nella fondazione,
          fermo  restando  quanto previsto in materia di composizione
          del   consiglio   di  amministrazione.  La  permanenza  nel
          consiglio  di  amministrazione  dei rappresentanti nominati
          dai  fondatori  privati  e'  subordinata  all'erogazione da
          parte   di   questi  dell'apporto  annuo  per  la  gestione
          dell'ente.  Per  raggiungere  tale  entita' dell'apporto, i
          fondatori  privati  interessati dichiarano per atto scritto
          di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente
          nella  misura economica indicata. Ciascun fondatore privato
          non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.
              4.  La  fondazione  ha  sede nel comune dove aveva sede
          l'ente   trasformato.   La  sede  cosi'  stabilita  non  e'
          modificabile.
              5.   Le  modificazioni  dello  statuto,  deliberate  in
          conformita'  delle  previsioni  statutarie  sono  approvate
          dall'autorita'   di   Governo   competente  in  materia  di
          spettacolo,  entro  il termine di novanta giorni dalla loro
          ricezione.».
              -  Il  testo  del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge
          24 novembre  2000, n. 345, recante «Disposizioni urgenti in
          tema  di  fondazioni  lirico-sinfoniche»,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 novembre  2000, n. 277, convertito,
          con  modificazioni  dalla  legge  26 gennaio  2001,  n.  6,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2001, n. 21,
          come  modificato  dal decreto-legge nel testo convertito in
          legge, e' il seguente:
              «4.  Per  le fondazioni risultanti dalla trasformazione
          operata  con  il presente decreto, che non hanno conseguito
          la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita'
          ed  i  limiti  previsti  dal  decreto legislativo, entro il
          31 dicembre  2004,  il  contributo  erogato dallo Stato non
          puo'   subire  variazioni  in  aumento  fino  all'esercizio
          successivo a quello durante il quale le condizioni predette
          si  realizzano.  Resta fermo quanto erogato per il triennio
          1998-2000,  sulla  base  del decreto 10 giugno 1999, n. 239
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali.».
              - Il testo dell'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n.
          310,     recante:     «Costituzione    della    "Fondazione
          lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", con sede in
          Bari,   nonche'   disposizioni   in   materia  di  pubblici
          spettacoli,   fondazioni   lirico-sinfoniche   e  attivita'
          culturali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre
          2003,  n.  267, come modificato dal decreto-legge nel testo
          convertito in legge, e' il seguente:
              «Art.  1  (Fondazione  lirico-sinfonica  Petruzzelli  e
          Teatri  di  Bari). - 1. E' costituita, con sede in Bari, la
          "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari",
          ente  di diritto privato, operante nel settore musicale, di
          prioritario    interesse    nazionale,    sottoposto   alle
          disposizioni  della  legge  14 agosto  1967,  n.  800,  del
          decreto   legislativo   29 giugno   1996,  n.  367,  e  del
          decreto-legge  24 novembre  2000,  n.  345, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
              2.  In attesa della partecipazione dei soggetti privati
          entro  il  termine  previsto  dal  comma 4, il consiglio di
          amministrazione  della  Fondazione  di  cui  al comma 1, e'
          composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro
          membri cosi' individuati:
                a) un  componente designato dal Ministro per i beni e
          le attivita' culturali;
                b) un componente designato dalla regione Puglia;
                c) un componente designato dalla provincia di Bari;
                d) un componente designato dal sindaco di Bari.
              3.  Per  il componente del consiglio di amministrazione
          della  Fondazione  di cui al comma 1, designato dal sindaco
          di  Bari non ha luogo la decadenza di cui all'art. 4, comma
          1,  del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
              4.  In  deroga  a quanto previsto dall'art. 2, comma 4,
          del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  26 gennaio  2001,  n.  6,  la
          partecipazione  dei soggetti privati alla Fondazione di cui
          al comma 1, avviene entro il 31 dicembre 2005.
              5.  Per  l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla
          Fondazione  di cui al comma 1, e' assegnato un contributo a
          valere  sulle  risorse  di  cui all'art. 3, comma 83, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
          A  decorrere  dall'anno  2008,  la  Fondazione  concorre al
          riparto  ordinario delle risorse assegnate al settore delle
          fondazioni lirico-sinfoniche.
              6.  La Fondazione di cui al comma 1, acquisisce, previo
          accordo  con  gli enti pubblici territoriali interessati, i
          diritti  d'uso esclusivo sul Teatro Petruzzelli di Bari, in
          conformita'  al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il
          21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il
          comune di Bari e le parti private.».