Art. 4.
     Interventi nei settori dei beni e delle attivita' culturali
                            e dello sport
  1.  Per interventi nel settore dei beni e delle attivita' culturali
e  dello  sport  e'  autorizzata  la  spesa di 31 milioni di euro per
l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di
euro per l'anno 2006.
  2.   E'   assegnato  a  Cinecitta'  Holding  S.p.a.  un  contributo
straordinario  per  spese  di investimento di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
  3.   E'   assegnato   alla   Fondazione   Centro   sperimentale  di
cinematografia  un contributo straordinario per spese di investimento
di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
  4.  Gli interventi di cui al comma 1, sono definiti con decreto del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, da adottare entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e  possono  essere  direttamente effettuati da soggetti o istituzioni
proprietari,  possessori  e  detentori  dei beni, od organizzatori di
eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.
((    4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa
di  450  mila euro per l'anno 2004, quale contributo per le attivita'
celebrative  inerenti  il  cinquantenario  della conquista del K2. Il
contributo  e'  erogato  agli  enti  organizzatori,  in  Italia  e in
Pakistan,  su  deliberazione  di  un  Comitato  composto da tre saggi
nominati  rispettivamente  dal  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni
e le attivita' culturali. ))
  5.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a
35  milioni  di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno
2005  e  a  25  milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
((   5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari
a  450 mila euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero. ))
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((    6-bis.  All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma
17,  lettera c), dopo le parole: «societa' sportiva di capitali» sono
inserite le seguenti parole: «o cooperativa».
  6-ter.  All'art.  90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma
18 e' sostituito dai seguenti:
  «18.  Le  societa'  e  le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono  con  atto  scritto  nel  quale deve tra l'altro essere
indicata  la  sede  legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti:
    a) la denominazione;
    b) l'oggetto   sociale   con  riferimento  all'organizzazione  di
attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
    c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
    d) l'assenza  di  fini  di  lucro  e la previsione che i proventi
delle  attivita'  non  possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati, anche in forme indirette;
    e) le  norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a  principi di
democrazia  e  di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con
la  previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le
societa'  sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa'
di  capitali  o cooperative per le quali si applicano le disposizioni
del codice civile;
    f) l'obbligo  di  redazione  di  rendiconti economico-finanziari,
nonche'  le  modalita'  di  approvazione  degli stessi da parte degli
organi statutari;
    g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
    h) l'obbligo  di  devoluzione  ai fini sportivi del patrimonio in
caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni.
  18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle
associazioni  sportive  dilettantistiche  di  ricoprire  la  medesima
carica  in  altre  societa'  o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito   della   medesima   federazione  sportiva  o  disciplina
associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
  18-ter.  Le  societa'  e  le associazioni sportive dilettantistiche
che,  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono in
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  18,  possono provvedere
all'integrazione  della  denominazione  sociale  di  cui  al comma 17
attraverso   verbale   della  determinazione  assunta  in  tal  senso
dall'assemblea dei soci.».
  6-quater. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi
20, 21 e 22 sono abrogati. ))
          Riferimenti normativi.
              -  Il  testo dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289,  recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2003)»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre   2002,  n.  305,  S.O.,  come  modificato  dal
          decreto-legge   nel   testo  convertito  in  legge,  e'  il
          seguente:
              «Art.   90   (Disposizioni   per  l'attivita'  sportiva
          dilettantistica).   -   1.   Le  disposizioni  della  legge
          16 dicembre  1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
          altre  disposizioni  tributarie riguardanti le associazioni
          sportive  dilettantistiche si applicano anche alle societa'
          sportive   dilettantistiche   costituite   in  societa'  di
          capitali senza fine di lucro.
              2.  A  decorrere  dal  periodo di imposta in corso alla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, l'importo
          fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
          n.  398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio
          1999,  n.  133,  e  successive  modificazioni, e' elevato a
          250.000 euro.
              3.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) (aggiunge un periodo all'art. 81, comma 1, lettera
          m),  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917.);
                b) all'art.   83,   comma   2,  le  parole:  «a  lire
          10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».
              4.  Il  CONI,  le  Federazioni sportive nazionali e gli
          enti  di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
          obbligati  ad  operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
          di   acconto   sui   contributi  erogati  alle  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.
          28,   secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              5.  Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione delle
          societa'  e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
          delle  Federazioni  sportive  e  degli  enti  di promozione
          sportiva  riconosciuti  dal CONI direttamente connessi allo
          svolgimento    dell'attivita'   sportiva,   sono   soggetti
          all'imposta di registro in misura fissa.
              6.  Al  n.  27-bis  della tabella di cui all'allegato B
          annesso   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  642,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  «e dalle federazioni sportive ed enti di
          promozione sportiva riconosciuti dal CONI».
              7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole:
          «organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)»
          sono  inserite  le  seguenti: «e le societa' e associazioni
          sportive dilettantistiche».
              8.  Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
          societa',    associazioni   sportive   dilettantistiche   e
          fondazioni  costituite  da istituzioni scolastiche, nonche'
          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
          nei   settori   giovanili  riconosciuta  dalle  Federazioni
          sportive   nazionali  o  da  enti  di  promozione  sportiva
          costituisce,  per  il soggetto erogante, fino ad un importo
          annuo  complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
          di  pubblicita',  volta alla promozione dell'immagine o dei
          prodotti  del  soggetto  erogante  mediante  una  specifica
          attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2,
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              9.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) (Sostituisce   la   lettera   i-ter)  al  comma  1
          dell'art.  13-bis,  decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917.);
                b) all'art.  65,  comma  2,  la  lettera c-octies) e'
          abrogata.
              10.  All'art.  17,  comma  2,  del  decreto legislativo
          15 dicembre  1997,  n.  446, le parole: «delle indennita' e
          dei  rimborsi  di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del
          citato   testo   unico  delle  imposte  sui  redditi»  sono
          soppresse.
              11.  All'art.  111-bis,  comma 4, del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  sono aggiunte, in
          fine,  le  seguenti  parole: «ed alle associazioni sportive
          dilettantistiche».
              12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
          sussidiaria  a  quella ipotecaria per i mutui relativi alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento  o  all'acquisto  di  impianti  sportivi, ivi
          compresa  l'acquisizione  delle  relative  aree da parte di
          societa'   o  associazioni  sportive  dilettantistiche  con
          personalita' giuridica.
              13.  Il  fondo e' disciplinato con apposito regolamento
          adottato,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  dal  Ministro  per  i beni e le
          attivita'   culturali,   di   concerto   con   il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  previa deliberazione del
          Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in
          particolare,  le forme di intervento del fondo in relazione
          all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
              14.  Il  fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo
          gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
              15.  La  garanzia  prestata  dal  fondo  e'  di  natura
          sussidiaria,  si  esplica  nei  limiti  e  con le modalita'
          stabiliti  dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro
          i limiti delle disponibilita' del fondo.
              16.  La  dotazione  finanziaria del fondo e' costituita
          dall'importo  annuale  acquisito  dal fondo speciale di cui
          all'art.  5  della  legge  24 dicembre  1957,  n.  1295,  e
          successive  modificazioni,  dei  premi  riservati al CONI a
          norma  dell'art.  6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
          n. 496, colpiti da decadenza.
              17.     Le    societa'    e    associazioni    sportive
          dilettantistiche   devono   indicare   nella  denominazione
          sociale   la   finalita'   sportiva   e  la  ragione  o  la
          denominazione  sociale  dilettantistica  e possono assumere
          una delle seguenti forme:
                a) associazione   sportiva   priva   di  personalita'
          giuridica  disciplinata  dagli  articoli 36  e seguenti del
          codice civile;
                b) associazione  sportiva  con personalita' giuridica
          di  diritto  privato  ai  sensi  del  regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
          n. 361;
                c) societa'   sportiva   di  capitali  o  cooperativa
          costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
          quelle che prevedono le finalita' di lucro.
              «18.   Le   societa'   e   le   associazioni   sportive
          dilettantistiche  si  costituiscono  con  atto  scritto nel
          quale  deve  tra  l'altro  essere  indicata la sede legale.
          Nello statuto devono essere espressamente previsti:
                a) la denominazione;
                b) l'oggetto       sociale       con      riferimento
          all'organizzazione  di attivita' sportive dilettantistiche,
          compresa l'attivita' didattica;
                c) l'attribuzione    della    rappresentanza   legale
          dell'associazione;
                d) l'assenza  di  fini di lucro e la previsione che i
          proventi  delle  attivita'  non  possono,  in  nessun caso,
          essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
                e) le   norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a
          principi  di  democrazia  e  di  uguaglianza dei diritti di
          tutti  gli  associati,  con  la previsione dell'elettivita'
          delle  cariche  sociali,  fatte  salve le societa' sportive
          dilettantistiche  che  assumono  la  forma  di  societa' di
          capitali  o  cooperative  per  le  quali  si  applicano  le
          disposizioni del codice civile;
                f) l'obbligo     di     redazione    di    rendiconti
          economico-finanziari,  nonche' le modalita' di approvazione
          degli stessi da parte degli organi statutari;
                g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
                h) l'obbligo  di  devoluzione  ai  fini  sportivi del
          patrimonio  in  caso di scioglimento delle societa' e delle
          associazioni.
              18-bis.  E'  fatto  divieto  agli  amministratori delle
          societa'  e delle associazioni sportive dilettantistiche di
          ricoprire   la   medesima   carica   in  altre  societa'  o
          associazioni  sportive  dilettantistiche  nell'ambito della
          medesima  federazione  sportiva  o  disciplina associata se
          riconosciuto  dal  Coni,  ovvero nell'ambito della medesima
          disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
              18-ter.   Le   societa'   e  le  associazioni  sportive
          dilettantistiche  che, alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono  in possesso dei requisiti di cui al
          comma   18,   possono   provvedere  all'integrazione  della
          denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
          della  determinazione  assunta  in tal senso dall'assemblea
          dei soci.».
              19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
          sportivi  delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, di cui all'art. 6,
          comma  4,  della  legge  31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
          apposite convenzioni con il CONI.
              20. (Comma abrogato).
              21. (Comma abrogato).
              22. (Comma abrogato).
              23.  I  dipendenti pubblici possono prestare la propria
          attivita',   nell'ambito   delle  societa'  e  associazioni
          sportive  dilettantistiche,  fuori  dall'orario  di lavoro,
          purche'  a  titolo  gratuito  e fatti salvi gli obblighi di
          servizio,   previa   comunicazione  all'amministrazione  di
          appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere
          riconosciuti  esclusivamente  le indennita' e i rimborsi di
          cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
          degli   enti  locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti  i
          cittadini  e  deve  essere garantito, sulla base di criteri
          obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
              25.  Ai  fini  del conseguimento degli obiettivi di cui
          all'art.  29  della  presente legge, nei casi in cui l'ente
          pubblico  territoriale non intenda gestire direttamente gli
          impianti   sportivi,   la   gestione  e'  affidata  in  via
          preferenziale    a   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche,  enti  di promozione sportiva, discipline
          sportive  associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
          base  di  convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
          previa  determinazione  di criteri generali e obiettivi per
          l'individuazione   dei   soggetti  affidatari.  Le  regioni
          disciplinano,   con   propria   legge,   le   modalita'  di
          affidamento.
              26.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e gli impianti
          sportivi   scolastici,   compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'attivita'  didattica  e delle attivita' sportive della
          scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10 ottobre  1996, n. 567, devono essere posti a
          disposizione    di   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche  aventi sede nel medesimo comune in cui ha
          sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».