Art. 6.

  1.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente  ordinanza,  nel limite
massimo di dodici milioni di euro, si provvede utilizzando le risorse
finanziarie   di  cui  all'art.  20-bis,  comma 1,  lettera  b),  del
decreto-legge   24   dicembre   2003,   n.   355,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
  2.  Le  risorse  finanziarie  di  cui al comma 1 sono trasferite su
apposita  contabilita'  speciale,  all'uopo  istituita,  intestata al
commissario  delegato  presidente  della  provincia di Bologna con le
modalita'  previste  dall'art.  10  del  decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.