Art. 6. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di dodici milioni di euro, si provvede utilizzando le risorse finanziarie di cui all'art. 20-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato presidente della provincia di Bologna con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.