Art. 4.
  L'organismo  autorizzato  «Bioagricoop  soc. coop. a r.l.» non puo'
modificare  la  denominazione  sociale,  il proprio statuto, i propri
organi  di  rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita'
di  controllo  e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano
di  controllo  per  la  indicazione  geografica protetta «Farro della
Garfagnana»,   cosi'   come  depositati  presso  il  Ministero  delle
politiche  agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'.
  L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale
ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione
del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del
provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.