Art. 7.
  L'organismo  autorizzato  «Bioagricoop  soc.  coop. a r.l.» immette
anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole
e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico e
documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali
opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle
attestazioni  di  conformita'  della  indicazione geografica protetta
«Farro  della  Garfagnana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita'
di  attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi
individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente
resi noti anche alla regione Toscana.