IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari e successive modifiche;
  Vista  la  legge  15  maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e
integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120;
  Visto  il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante
il  regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei;
  Visto  lo  statuto  della  Libera Universita' di Bolzano in vigore,
emanato  con decreto del presidente del consiglio dell'Universita' n.
11/2002  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2
del 3 gennaio 2003 ed entrato in vigore in data 18 gennaio 2003;
  Accertata  la  necessita'  di  integrare  lo  statuto  della Libera
Universita' di Bolzano;
  Vista  la delibera del consiglio dell'Universita' n. 66/2003 del 26
settembre  2003  riguardante  le  modifiche allo statuto della Libera
Universita' di Bolzano;
  Visto  il  parere  favorevole  sulle  modifiche  allo statuto della
Libera Universita' di Bolzano espresso dalla giunta provinciale nella
seduta del 20 ottobre 2003;
  Accertato  che  in  merito  alle modifiche statutarie in oggetto il
Ministero  si  e'  espresso con decreto ministeriale 27 novembre 2003
(comunicato  con lettera del 27 novembre 2003, prot. n. 4377), con il
quale sono state formulate le seguenti osservazioni:
    «preliminarmente  viene suggerito di individuare gli organi nella
comune terminologia maschile come utilizzata dalla Costituzione»;
  Accertato    che    con   delibera   n.   78/2004   del   consiglio
dell'universita'  viene  confermato  l'utilizzo  della forma neutrale
nello statuto;
    art.  5: «Ministero competente» dovra' essere sostituito anche in
tutti i casi analoghi - con «Ministero dell'istruzione, universita' e
ricerca»;
    accertato  che la suggerita modifica terminologica viene recepita
tramite il presente provvedimento;
    art.  12,  comma 5: bisogna precisare che si tratta di pareri e/o
proposte   richiesti   ad  altri  organi  o  strutture  organizzative
individuate  nello statuto, ad eccezione di organi esterni all'Ateneo
previsti da specifiche disposizioni di legge;
    essendo  l'attivita' del senato accademico disciplinata dall'art.
12 non si ritiene necessario apportare la modifica suggerita;
  Considerato   che   il   Ministero  e'  legittimato  ad  esprimersi
esclusivamente in merito alle modifiche statutarie proposte;
  Accertato  che  gli  articoli  20 e 21 dello statuto non sono stati
oggetto  di  modifiche e che pertanto le osservazioni ministeriali in
merito non vengono considerate;
                               Decreta
l'emanazione  dello  statuto della Libera Universita' di Bolzano come
segue:
                       I - DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
            Forma giuridica e autonomia dell'Universita'
  1.  La Libera Universita' di Bolzano, in tedesco «Freie Universität
Bozen»,  in  ladino  «Universita' Liedia de Bulsan», in inglese «Free
University  of  Bozen - Bolzano», di seguito denominata «Universita»,
ha  sede  principale  a  Bolzano  e  sedi distaccate a Bressanone e a
Brunico.
  2.   L'Universita'   appartiene   alla   categoria  degli  istituti
universitari  previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933,  n.  1592,  ed  e'  autorizzata  a  rilasciare titoli di studio
universitario  aventi  valore  legale  ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 245.
  3.   L'Universita'   e'   autonoma  ai  sensi  dell'art.  33  della
Costituzione  ed  ha  personalita'  giuridica  e autonomia didattica,
scientifica,  organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti
delle leggi sull'ordinamento universitario.
  4.   L'Universita'   garantisce   la   liberta'  di  ricerca  e  di
insegnamento  sancita  dalla  Costituzione  e si conforma ai principi
contenuti nella Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988.
  5.  La  Libera  Universita'  di  Bolzano  adotta  un codice etico e
comportamentale vincolante per la comunita' universitaria.
  6.  L'Universita'  istituisce  un comitato per le pari opportunita'
che  opera per attivare nell'Ateneo i principi legislativi vigenti in
materia.
  7.   Per   la  complementarieta'  e  l'integrazione  della  offerta
formativa,  l'Universita'  ha  facolta'  di  stipulare  convenzioni e
prevedere   modalita'   e   strumenti  di  raccordo,  sulla  base  di
contiguita'  territoriale con le accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie
artistiche e gli istituti superiori di studi musicali e coreutici, di
cui  all'art.  2  della legge 21 dicembre 1999, n. 508, anche ai fini
del riconoscimento dei crediti formativi.