Art. 10. Attribuzioni della giunta dell'Universita' 1. La giunta dell'Universita' compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non sono riservati dallo statuto ad altri organi. 2. Le sedute della giunta dell'Universita' sono valide qualora intervenga la maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nei casi in cui non si raggiunga la maggioranza dei voti o nei casi in cui la giunta dell'Universita' ritardi od ometta di compiere atti obbligatori, decide e provvede in via definitiva il consiglio dell'Universita'. 3. La giunta dell'Universita' in particolare: a) formula le proposte al consiglio dell'Universita' ai fini dell'approvazione di regolamenti, programmi, direttive e dell'organizzazione degli organi; b) predispone il programma di gestione economico-finanziaria e il conto consuntivo dell'Universita' da sottoporre al consiglio dell'Universita'; c) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel caso di liti attive o passive; d) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni; e) approva, sentiti i consigli di facolta', i ruoli organici del personale docente e delibera, sentito il senato accademico, criteri per il loro trattamento economico; f) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo e il suo trattamento economico; g) approva i regolamenti interni della Libera Universita' di Bolzano; h) delibera l'ammontare delle tasse di iscrizione, i contributi e gli eventuali esoneri; i) determina per ogni facolta' e corso di laurea il numero massimo delle immatricolazioni, dopo aver sentito il senato accademico e i consigli di facolta'; j) delibera l'assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti delle previsioni del programma di gestione economico-finanziaria per l'attivita' di ricerca delle facolta'; k) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal consiglio dell'Universita' e dai regolamenti dell'Universita'. 4. Ad ogni seduta del consiglio dell'Universita' la giunta dell'Universita' riferisce sulle decisioni nel frattempo adottate. I consiglieri/Le consigliere, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei verbali e delle delibere della giunta dell'Universita'. Ad essi/esse viene comunicato inoltre l'ordine del giorno di ogni seduta della giunta dell'Universita'.