Art. 11. Rettore/Rettrice 1. Il rettore/la rettrice e' nominato/a dal consiglio dell'Universita' tra professori/professoresse universitari/e di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale, sentito il senato accademico. Resta in carica per un quadriennio accademico e puo' essere confermato/a una sola volta. 2. Il rettore/la rettrice: a) coordina le attivita' accademiche dell'Universita'; b) convoca e presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue delibere; c) riferisce al consiglio dell'Universita' sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita', con relazione annuale; d) cura l'osservanza delle norme concernenti la materia scientifica e didattica; e) formula proposte e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'Universita' e della giunta dell'Universita' in materia scientifica e didattica; f) propone la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 20, comma 2, con universita', centri di ricerca, nonche' istituzioni culturali e scientifiche; g) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti degli studenti e del corpo accademico secondo la normativa vigente; h) determina, su proposta del senato accademico, il conferimento di premi e di borse di studio, nell'ambito del rispettivo fondo previsto nel programma di gestione economico-finanziaria; i) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e all'atto del conferimento di titoli accademici; j) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto; 3. Il rettore/la rettrice nomina, tra i professori/le professoresse di prima fascia, il prorettore/la prorettrice, preferibilmente appartenente ad una facolta' diversa da quella del/della rettore/ rettrice, chiamato/a a sostituirlo/la in caso di impedimento o assenza. Il rettore/la rettrice puo' comunque delegare l'adozione di atti al prorettore/alla prorettrice ed a altri professori/altre professoresse.