Art. 12. Senato accademico 1. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore/la rettrice; b) il prorettore/la prorettrice; c) i/le presidi delle facolta'; d) i/le vicepresidi delle facolta'; 2. Alle sedute del senato accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il direttore/la direttrice dei servizi accademici. 3. Al senato accademico competono le funzioni di coordinamento e sviluppo relative a insegnamento e ricerca; puo' costituire, sentiti i consigli di facolta', commissioni per compiti specifici e in particolare per la predisposizione di programmi di ricerca e dei relativi finanziamenti. 4. Il senato accademico propone alla giunta dell'Universita' i criteri oggettivi per la distribuzione e l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'attivita' di ricerca delle facolta'. 5. Ove il consiglio dell'Universita' debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il consiglio dell'Universita' potra' deliberare anche in assenza degli stessi.