Art. 13.
                           F a c o l t a'
  1.  La  facolta'  e'  la  struttura  che  programma  e  coordina le
attivita'   didattiche   finalizzate   al   conferimento  dei  titoli
accademici  previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto e
che organizza l'insegnamento, l'attivita' scientifica e la ricerca.
  2.  Le facolta' dell'Universita' sono quelle indicate nell'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente statuto.