Art. 13. F a c o l t a' 1. La facolta' e' la struttura che programma e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto e che organizza l'insegnamento, l'attivita' scientifica e la ricerca. 2. Le facolta' dell'Universita' sono quelle indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente statuto.