Art. 14.
                            P r e s i d e
  1.  Il/la  preside di facolta' e' eletto/a dal rispettivo consiglio
di facolta' tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo
pieno  della  facolta'  e  nominato/a dal consiglio dell'Universita'.
Esso/essa  resta  in  carica per un quadriennio accademico e non puo'
svolgere piu' di due mandati consecutivi.
  2.  Il/la  preside  rappresenta  la facolta', convoca e presiede il
consiglio di facolta', cura l'attuazione delle delibere del consiglio
di  facolta',  vigila  sulle attivita' didattiche e scientifiche e di
ricerca  e nomina le commissioni di esame di profitto. Il/la preside,
per l'espletamento degli affari amministrativi, si avvale di apposita
struttura   gestita   dal/dalla   segretario/a   amministrativo/a  di
facolta'.
  3. Il/la preside nomina, fra i professori/le professoresse di prima
fascia,  il/la  vicepreside  che  lo/la  sostituisce  in tutte le sue
funzioni nei casi di impedimento o di sua assenza.
  4.   Il/la  preside  puo'  delegare  proprie  funzioni  ad  altri/e
professori/professoresse membri del consiglio di facolta'.
  5. Per la facolta' di scienze della formazione il/la preside nomina
due  vicepresidi  dei/delle  quali uno/a e' scelto/a tra i professori
universitari/le   professoresse   universitarie  responsabili  di  un
insegnamento  in  lingua ladina. Nel caso di impedimento o di assenza
del  preside,  le  funzioni  di  membro  del  senato  accademico sono
esercitate dal/dalla vicepreside piu' anziano/a di eta'.