Art. 15. Consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta', considerati l'indirizzo internazionale e le esigenze didattiche plurilingui dell'Universita', e' composto dal/dalla preside, che lo presiede, dai professori/dalle professoresse di ruolo e fuori ruolo dell'Universita', dai professori/dalle professoresse che verranno chiamati/e a far parte della facolta' a tempo pieno per almeno due anni, dai professori/dalle professoresse responsabili dei singoli corsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello statuto, nonche' da un/una ricercatore/ricercatrice nominato/a secondo le modalita' stabilite nel regolamento interno. I consigli di facolta' possono inoltre cooptare fino a tre membri esterni che siano professori/professoresse di prima fascia provenienti da altre universita' italiane o straniere ed incaricati/e con un contratto d'insegnamento presso la facolta' nel cui consiglio vengono cooptati/e. 1. Alle sedute del consiglio di facolta' partecipano con diritto di voto consultivo, il direttore/la direttrice dei servizi accademici, un collaboratore linguistico/una collaboratrice linguistica e uno studente in corso, nominati/e secondo le modalita' stabilite nei regolamenti interni. 3. Il consiglio di facolta' in particolare: a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, nel quadro delle indicazioni del senato accademico, delle decisioni del consiglio dell'Universita' e della giunta dell'Universita'; b) definisce ogni anno il piano dell'offerta didattica, coordina e dirige tutte le attivita' didattiche e scientifiche; c) redige una relazione annuale sullo sviluppo dell'offerta didattica programmata, sull'attivita' scientifica svolta e sullo stato del proprio organico; d) propone i nominativi del personale docente e scientifico a contratto, propone la nomina dei candidati/delle candidate dichiarati/e idonei/e nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti per professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici, propone il trasferimento di professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici di altre universita' italiane, nonche' la chiamata diretta di studiosi/e italiani/e e stranieri/e ai sensi della normativa di legge; e) formula le proposte concernenti il regolamento di facolta', le proposte relative all'attivazione di nuovi corsi di studio, il regolamento didattico dei singoli corsi di studio e le proposte relative alle parti di propria competenza del regolamento didattico generale della Libera Universita' di Bolzano. 4. Il consiglio di facolta' esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle conferite dal presente Statuto ad altri organi. 5. Il consiglio di facolta' puo' istituire al suo interno una giunta di facolta' alla quale puo' delegare atti di propria competenza. La composizione, il funzionamento ed i compiti della giunta di facolta' sono stabiliti nel regolamento generale d'Ateneo.