Art. 16. Commissione didattica paritetica 1. Ciascuna struttura didattica istituisce una commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente dell'attivita' didattica dei corsi di studio a essa afferenti. 2. La commissione didattica paritetica e' composta da due docenti, scelti/e tra i membri del consiglio della struttura didattica, dal/dalla presidente del consiglio stesso e da tre studenti. Nel caso di strutture didattiche di classi di piu' corsi di studio nella commissione viene prevista la presenza di almeno uno studente per ogni corso di studi attivato. La commissione e' presieduta dal/dalla presidente del consiglio della struttura didattica o da un suo delegato. 3. La commissione didattica paritetica: a) esprime parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza; b) effettua studi e rilevazioni statistiche finalizzati a monitorare le attivita' formative svolte nei corsi di studio afferenti alla struttura; c) propone al consiglio della struttura le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica.