Art. 17. Consigli di corso 1. Il consiglio di facolta' demanda ai consigli di corso le competenze concernenti le attivita' didattiche di un corso di laurea, di un corso di diploma universitario o analoghi. 2. Il/la preside nomina per ogni corso di studio un professore/una professoressa quale responsabile del corso per un periodo di almeno due anni. Il/la preside puo' inoltre nominare altri/e due docenti i/le quali, insieme al/alla responsabile, formano il relativo consiglio di corso. 3. Il consiglio di corso e' presieduto dal/dalla responsabile del corso; alle sue sedute possono anche partecipare, con diritto di voto consultivo, non piu' di due studenti del corso e professionisti/professioniste del settore.