Art. 18. Scuole di specializzazione 1. Ogni scuola di specializzazione e' retta da un consiglio composto da tre docenti della scuola e da un/una rappresentante degli specializzandi, eletti/e secondo il regolamento previsto dall'art. 5, comma 1. Il consiglio della scuola e' presieduto dal direttore/dalla direttrice il/la quale ha la responsabilita' del funzionamento della stessa. Il direttore/la direttrice viene eletto/a dal consiglio stesso fra i professori/le professoresse di prima fascia che ne fanno parte e dura in carica per quattro anni accademici. In mancanza di professori/professoresse di prima fascia puo' essere eccezionalmente eletto/a anche un professore/una professoressa di seconda fascia.