Art. 2. Finalita' e principi 1. L'Universita', sede di ricerca e di formazione scientifica e professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale, promuove e coordina le proprie attivita' didattiche, di ricerca e di diffusione delle conoscenze, di formazione e di aggiornamento, concorrendo, anche con altre istituzioni, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico ed ecologico. 2. L'Universita' favorisce la partecipazione degli studenti alle attivita' della stessa; promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale, anche tramite accordi con universita' e istituti di ricerca di aree confinanti e s'impegna per la diffusione delle lingue nell'attivita' didattica ed amministrativa. 3. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi, l'ottimale gestione delle risorse disponibili e la sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative, l'Universita' istituisce apposito Nucleo di valutazione interna. 4. Per favorire la massima trasparenza delle attivita' all'interno e all'esterno della propria sede, i regolamenti, le direttive e le altre deliberazioni degli organi universitari a rilevanza esterna sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'Universita' per trenta giorni consecutivi. Ove non sia esplicitamente indicata una diversa decorrenza le delibere degli organi universitari sono immediatamente esecutive. 5. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale e delle esigenze didattiche plurilingui dell'Universita', oltre all'uso delle lingue locali, e' previsto quello delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, secondo modalita' stabilite da regolamenti interni che possono contemplare anche, per scopi professionali e didattici, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette. 6. Gli studenti, il personale accademico e il personale tecnico-amministrativo, hanno il diritto ed il dovere di concorrere, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilita', al raggiungimento dei fini dell'Universita' e sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti nonche' ad assumere, all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.