Art. 2.
                        Finalita' e principi
  1.  L'Universita',  sede  di  ricerca e di formazione scientifica e
professionale,  istituzione plurilingue a riferimento internazionale,
promuove  e coordina le proprie attivita' didattiche, di ricerca e di
diffusione  delle  conoscenze,  di  formazione  e  di  aggiornamento,
concorrendo,  anche  con  altre istituzioni, all'individuazione ed al
perseguimento  degli  obiettivi  della  crescita  culturale  e  dello
sviluppo socio-economico ed ecologico.
  2.  L'Universita'  favorisce  la partecipazione degli studenti alle
attivita'   della   stessa;  promuove  la  cooperazione  culturale  e
scientifica  a  livello  nazionale  ed  internazionale, anche tramite
accordi  con  universita'  e istituti di ricerca di aree confinanti e
s'impegna  per la diffusione delle lingue nell'attivita' didattica ed
amministrativa.
  3.  Per  assicurare  il  costante  miglioramento dei propri livelli
qualitativi,  l'ottimale  gestione  delle  risorse  disponibili  e la
sistematica  valutazione  delle  attivita' scientifiche, didattiche e
amministrative,   l'Universita'   istituisce   apposito   Nucleo   di
valutazione interna.
  4.  Per favorire la massima trasparenza delle attivita' all'interno
e  all'esterno  della  propria sede, i regolamenti, le direttive e le
altre  deliberazioni  degli  organi  universitari a rilevanza esterna
sono  pubblicati  mediante  affissione  all'albo dell'Universita' per
trenta  giorni  consecutivi.  Ove non sia esplicitamente indicata una
diversa   decorrenza  le  delibere  degli  organi  universitari  sono
immediatamente esecutive.
  5.  Tenuto  conto  dell'indirizzo  internazionale  e delle esigenze
didattiche  plurilingui  dell'Universita', oltre all'uso delle lingue
locali,  e'  previsto  quello  delle lingue straniere, in particolare
dell'inglese,  secondo modalita' stabilite da regolamenti interni che
possono  contemplare  anche,  per  scopi  professionali  e didattici,
l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.
  6.   Gli   studenti,   il   personale  accademico  e  il  personale
tecnico-amministrativo,  hanno il diritto ed il dovere di concorrere,
nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilita', al raggiungimento
dei  fini  dell'Universita'  e  sono tenuti ad osservare le norme del
presente  statuto,  dei  regolamenti nonche' ad assumere, all'interno
degli  spazi  universitari  e  nei  rapporti reciproci, comportamenti
consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.