Art. 20. Offerta didattica 1. A partire dall'anno accademico 2001-2002 l'Universita' provvede a rilasciare, ai sensi dell'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, e secondo i nuovi ordinamenti i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR); e) master universitari di I e II livello. 2. L'Universita' sentiti i consigli di facolta' e il parere del senato accademico, puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 3. Agli studenti iscritti fino all'anno accademico 2000-2001 l'Universita' rilascia i seguenti titoli: a) diploma universitario (d.u.); b) diploma di laurea (d.l.); c) diploma di specializzazione (d.s.); d) dottorato di ricerca (d.r.). e) master; 4. L'Universita' disciplina altresi' la facolta' per questi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi ordinamenti.