Art. 21. Cooperazione ed altre attivita' istituzionali 1. L'Universita' collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 2. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio presso una o piu' universita', nonche' programmi di ricerca congiunti. Le universita' partecipanti riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita' e le istituzioni universitarie cooperanti, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. 3. Entro trenta giorni dalla stipula, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli accordi di collaborazione aventi come oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca nel territorio della provincia di Bolzano. Gli accordi sono esecutivi decorsi i trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti, salvo che entro tale termine il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca vi si opponga in quanto contrastanti con la legge, con gli obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri fissati nei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4. L'Universita' promuove ed incoraggia gli scambi internazionali dei/delle propri/e docenti, ricercatori/ricercatrici e studenti, anche con interventi di natura economica; puo' provvedere a reperire e gestire strutture per l'ospitalita', anche in collaborazione con altri enti, in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio. 5. L'Universita' istituisce e promuove attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento di carattere culturale, scientifico, tecnico e professionale, rivolte anche a soggetti terzi. In particolare puo': a) organizzare incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e a quelli post-laurea e per l'elaborazione dei piani di studio; b) promuovere e organizzare l'aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo, secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti; c) istituire corsi di specializzazione post-laurea; d) svolgere corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado; e) partecipare a iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse da soggetti pubblici o privati. 6. Per la realizzazione dei corsi previsti al comma 4, l'Universita' puo' avvalersi anche delle forme di collaborazione esterna di cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per tali corsi puo' rilasciare specifici attestati. 7. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni. 8. L'Universita' puo', anche in collaborazione con enti pubblici e privati, assicurare al personale docente e tecnico-amministrativo e agli studenti servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.