Art. 22.
           Regolamento didattico generale dell'Universita'
  1.   Il   regolamento   didattico  generale  dell'Universita',  gli
ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio e i regolamenti dei
singoli  corsi  di  studio  previsti  dagli artt. 11 e 12 del decreto
ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509, disciplinano l'ordinamento
degli  studi per i corsi istituiti, compreso l'uso delle lingue per i
singoli   corsi  ed  esami  e  le  modalita'  di  accertamento  delle
conoscenze linguistiche degli studenti.