Art. 26. Contratti a tempo determinato 1. Al fine di sviluppare le attivita' di ricerca, l'Universita' puo' stipulare contratti a tempo determinato con studiosi/e ed esperti/e di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera. Puo' altresi' stipulare contratti a tempo determinato con giovani dottori/dottoresse di ricerca o esperti/e in possesso di adeguata preparazione. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. 2. L'attivazione di questi contratti avviene su proposta dei consigli di facolta' interessati.