Art. 27.
                     Nomina per chiamata diretta
  1.  Al  fine  di  garantire  lo svolgimento plurilingue dei corsi e
delle  attivita'  formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta
didattica  possono  essere  nominati/e  per chiamata diretta ai sensi
dell'art.   17,   comma   125,   legge   15   maggio  1997,  n.  127;
professori/professoresse  e  ricercatori/ricercatrici  che  rivestano
presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle considerate
dall'ordinamento universitario nazionale.
                V - PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO