Art. 27. Nomina per chiamata diretta 1. Al fine di garantire lo svolgimento plurilingue dei corsi e delle attivita' formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica possono essere nominati/e per chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127; professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici che rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento universitario nazionale. V - PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO