Art. 28. Personale tecnico-amministrativo 1. L'Universita' dispone di personale tecnico-amministrativo per l'espletamento dei servizi necessari al suo funzionamento. 2. Al personale tecnico-amministrativo si applica la normativa vigente nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. I posti in organico sono riservati ai gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. VI - STUDENTI