Art. 29.
                         Ammissione e doveri
  1.  Per  l'ammissione  ai  corsi  di  studio  si applicano le norme
vigenti e quelle contenute in appositi regolamenti.
  2. Gli studenti hanno il dovere e diritto di studio e di concorrere
al  raggiungimento  dei  fini  dell'Universita'.  Essi sono tenuti ad
osservare  il  presente  statuto,  i  regolamenti nonche' ad assumere
all'interno   degli  spazi  universitari  e  nei  rapporti  reciproci
comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.