Art. 33. Centri di servizio 1. Il consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, delibera la costituzione di centri di servizio. 2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate dalla giunta dell'Universita' sentito il senato accademico. 3. Le attivita' finalizzate all'apprendimento delle lingue sono gestite da un centro interfacolta'. 4. La biblioteca dell'Universita' gestisce i servizi per l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonche' l'organizzazione e la diffusione dell'informazione bibliografica. VIII - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE