Art. 34. Direttore /direttrice amministrativo/a e direttore/direttrice dei servizi accademici 1. Al direttore amministrativo/alla direttrice amministrativa e al direttore/alla direttrice dei servizi accademici competono la direzione e il coordinamento dei servizi, secondo le modalita' e i principi fissati dal regolamento generale d'Ateneo. 2. L'incarico di direttore amministrativo/direttrice amministrativa e di direttore/direttrice dei servizi accademici e' conferito dal consiglio dell'Universita' a dirigenti dell'Universita', o a dirigenti di altra istituzione pubblica o privata ovvero a persone parimenti qualificate. L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato. 3. Il direttore/la direttrice dei servizi accademici esercita anche il coordinamento amministrativo delle segreterie delle facolta'.