Art. 36. Sistema di controllo 1. L'Universita' conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza. 2. Il controllo della gestione contabile-amministrativa e' esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato dal consiglio dell'Universita' tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Uno dei membri del collegio dei revisori viene designato dalla provincia autonoma di Bolzano. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. 3. L'Universita' di Bolzano adotta inoltre, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi al sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 4. Il nucleo di valutazione e' composto da tre membri, viene nominato dal consiglio dell'Universita' e resta in carica per quattro anni. I membri vengono scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo della valutazione; uno di loro viene scelto tra gli esperti/e all'interno della Libera Universita' di Bolzano. IX - SIGILLO