Art. 39. Attivazione di nuove facolta' 1. Nel caso di attivazione di nuove facolta', le attribuzioni conferite dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente statuto al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato ordinatore, nominato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico. Il comitato ordinatore e' composto da sei membri di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facolta', di cui il/la presidente ed almeno due componenti di professori universitari/professoresse universitarie di prima fascia, e almeno tre docenti di ruolo presso universita' italiane. 2. Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facolta' e per il sollecito inizio delle attivita' didattiche. 3. I professori/le professoresse di ruolo e i professori/le professoresse che verranno chiamati/e a far parte della facolta' a tempo pieno e per almeno due anni saranno aggregati/e al comitato ordinatore. 4. Il comitato ordinatore cessera' dalle proprie funzioni allorche' alla facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori/professoresse di ruolo, di cui almeno due di prima fascia e comunque entro tre anni dalla sua nomina. Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione, il consiglio dell'Universita' puo' prorogare l'incarico per un altro anno o puo' procedere a nuova nomina del comitato ordinatore. Il presidente del consiglio dell'Universita' Schmidl