Art. 5. Composizione del consiglio dell'Universita' 1. Il consiglio dell'Universita' e' composto dai seguenti membri: a) il rettore/la rettrice; b) un membro nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra persone di riconosciuta competenza amministrativa, che non eserciti uffici di ruolo presso universita' o istituti superiori; c) un membro nominato dai sindaci dei comuni con maggioranza della popolazione appartenente al gruppo linguistico ladino; d) un membro nominato dal comune di Bolzano; e) un membro nominato dal comune di Bressanone; f) un professore/una professoressa nominato/a dall'Universita' di Innsbruck; g) un professore/una professoressa dell'Universita' nominato/a dal senato accademico, che appartenga ad una facolta' diversa da quella alla quale appartiene il rettore/la rettrice; h) un/una rappresentante dei ricercatori/delle ricercatrici; i) due rappresentanti degli studenti; j) sette membri nominati dalla provincia autonoma di Bolzano tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza amministrativa; k) un/a rappresentante del personale tecnico-amministrativo; Il consiglio dell'Universita' elegge al suo interno, tra i componenti di cui alle lettere b), c), d), e) e j), il/la presidente e due vicepresidenti, questi ultimi appartenenti a gruppi linguistici diversi. Alle sedute del consiglio dell'Universita' partecipano, con diritto di voto consultivo, il direttore amministrativo/la direttrice amministrativa ed il direttore/la direttrice dei servizi accademici. I/Le rappresentanti di cui alle lettere h), i) e k) sono eletti/e secondo le modalita' stabilite in un apposito regolamento. 2. Puo' altresi' far parte del consiglio dell'Universita', per tutta la durata in carica del consiglio, un componente nominato dalla giunta provinciale su designazione degli enti e dei soggetti che si impegnano a contribuire sensibilmente al bilancio dell'Universita'. 3. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la nomina di uno o piu' componenti, il consiglio dell'Universita' e' validamente costituito, purche' sia raggiunta la maggioranza dei suoi componenti. 4. I componenti del consiglio dell'Universita' rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati; il rettore/la rettrice rimane in carica quale componente del consiglio per tutta la durata del suo mandato. 5. Qualora, per dimissioni o per altre cause, vengano meno uno o piu' componenti, si provvede alla nomina dei componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno per i suddetti motivi oltre la meta' dei componenti si intende decaduto l'intero consiglio e si procede immediatamente alla nomina di un nuovo consiglio.