Art. 6. Sedute del consiglio dell'Universita' 1. Il consiglio dell'Universita' e' convocato dal/dalla presidente almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il/la presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 2. La convocazione e' disposta mediante lettera, inviata ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza. 3. Ai fini della validita' delle sedute e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del/della presidente.