Art. 6.
                Sedute del consiglio dell'Universita'
  1.  Il consiglio dell'Universita' e' convocato dal/dalla presidente
almeno  due  volte l'anno, ogni qualvolta il/la presidente ne ravvisi
la  necessita',  ovvero  su  richiesta  di  almeno  un terzo dei suoi
componenti.
  2.  La  convocazione  e'  disposta  mediante  lettera,  inviata  ai
componenti  del  consiglio  almeno  dieci  giorni prima della seduta,
salvo casi d'urgenza.
  3.  Ai  fini  della validita' delle sedute e' richiesta la presenza
della  maggioranza  dei  componenti  in carica. Le deliberazioni sono
adottate  a  maggioranza  di voti; in caso di parita' prevale il voto
del/della presidente.