Art. 7. Attribuzioni del consiglio dell'Universita' 1. Il consiglio dell'Universita' e' il massimo organo di governo dell'Universita'. 2. Il consiglio dell'Universita': a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; b) approva il programma di gestione economico-finanziaria e il conto consuntivo dell'Universita'; c) delibera la stipula di convenzioni con altre universita' o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati; delibera inoltre la partecipazione a consorzi e a societa' per l'ideazione, la promozione, la realizzazione, lo sviluppo di attivita' di formazione e di ricerca o comunque strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Il consiglio dell'Universita' puo' delegare alla giunta dell'Universita' l'adozione di delibere finalizzate alla stipula di contratti o convenzioni determinate; d) autorizza, sentito il senato accademico, l'attivazione dei singoli corsi di studio e) nomina il rettore/la rettrice, sentito il senato accademico; nomina, tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo pieno dell'Universita', i/le presidi di facolta' eletti/e dai rispettivi consigli di facolta'; nomina i direttori/le direttrici delle scuole di specializzazione, eletti/e dai rispettivi consigli delle scuole; f) approva il regolamento generale d'Ateneo e il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; g) approva il regolamento didattico generale dell'Universita', nonche' i regolamenti delle facolta', dei centri di servizio e delle scuole di specializzazione, su proposta del senato accademico o dei rispettivi consigli; h) approva i regolamenti che disciplinano il trattamento giuridico del personale docente e tecnico-amministrativo; i) indica alle facolta', sentito il senato accademico e sulla base delle relazioni annuali predisposte dalle stesse, le risorse finanziarie destinabili alla ricerca scientifica; j) delibera, a maggioranza dei propri componenti e sentito il senato accademico, modifiche del presente statuto; k) delibera, su proposta dei consigli di facolta' interessati e sentito il senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche stranieri; l) delibera su ogni altra questione di interesse dell'universita' non demandata ad altri organi dal presente statuto. 3. Il consiglio dell'Universita' puo' costituire uno o piu' comitati, cui demandare la trattazione di specifici affari. 4. Le deliberazioni soggette alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono inoltrate al suddetto Ministero per il tramite dell'Universita' medesima.