Art. 2. Ambito di intervento dei progetti 1. Per servizi infrastrutturali si intendono tutti quei servizi che le amministrazioni territoriali rendono fruibili nei propri territori di riferimento e la cui disponibilita' e' necessaria per la realizzazione dei progetti di e-Government. 2. Rientrano nei servizi infrastrutturali: i servizi delle reti regionali e/o territoriali e le strutture per la loro gestione, i servizi di gestione delle carte di servizi a livello regionale, i servizi per l'interoperabilita' dei protocolli e della gestione documentale. 3. I progetti potranno inoltre prevedere lo sviluppo delle infrastrutture a larga banda per le reti regionali e delle province autonome, promuovendo nei comuni di piccole e medie dimensioni un adeguato livello di connettivita'.