Art. 2.
                  Ambito di intervento dei progetti
    1.  Per  servizi infrastrutturali si intendono tutti quei servizi
che  le  amministrazioni  territoriali  rendono  fruibili  nei propri
territori di riferimento e la cui disponibilita' e' necessaria per la
realizzazione dei progetti di e-Government.
    2.  Rientrano  nei servizi infrastrutturali: i servizi delle reti
regionali  e/o  territoriali  e  le strutture per la loro gestione, i
servizi  di  gestione  delle  carte di servizi a livello regionale, i
servizi  per  l'interoperabilita'  dei  protocolli  e  della gestione
documentale.
    3.  I  progetti  potranno  inoltre  prevedere  lo  sviluppo delle
infrastrutture  a  larga banda per le reti regionali e delle province
autonome,  promuovendo  nei  comuni  di piccole e medie dimensioni un
adeguato livello di connettivita'.