Art. 5. Cofinanziamento 1. Le risorse economiche destinate a realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente avviso saranno ripartite tra le regioni italiane e le province autonome secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente avviso (allegato 2). 2. Il cofinanziamento assegnato ai progetti di cui al presente avviso inseriti negli APQ di ogni regione e provincia autonoma non puo' superare, per ogni APQ, il 50% del loro costo totale, restando a carico dei soggetti proponenti la copertura della quota residua. 3. Le modalita' di erogazione del cofinanziamento saranno descritte nell'APQ. 4. Il cofinanziamento erogato dal CNIPA, sommato agli altri eventuali finanziamenti di cui benefici il progetto, non potra' superare il costo totale del progetto.