Art. 5.
                           Cofinanziamento
    1.  Le risorse economiche destinate a realizzare gli obiettivi di
cui  all'art.  1 del presente avviso saranno ripartite tra le regioni
italiane  e  le  province  autonome  secondo  quanto  riportato nella
tabella allegata al presente avviso (allegato 2).
    2.  Il  cofinanziamento  assegnato ai progetti di cui al presente
avviso  inseriti  negli  APQ di ogni regione e provincia autonoma non
puo' superare, per ogni APQ, il 50% del loro costo totale, restando a
carico dei soggetti proponenti la copertura della quota residua.
    3.   Le  modalita'  di  erogazione  del  cofinanziamento  saranno
descritte nell'APQ.
    4.  Il  cofinanziamento  erogato  dal  CNIPA,  sommato agli altri
eventuali  finanziamenti  di  cui  benefici  il  progetto, non potra'
superare il costo totale del progetto.