Art. 7.
                      Valutazione dei progetti
    1.  I progetti sono esaminati dalla commissione di valutazione di
cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2002.
    2. I progetti sono esaminati sulla base dei seguenti elementi:
      a) coerenza  con le strategie nazionali («L'e-government per un
federalismo efficiente:
        una   visione   condivisa,  una  realizzazione  cooperativa»,
«L'e-government  nelle  regioni  e  negli  enti  locali:  II  fase di
attuazione»);
      b) rispondenza  a  quanto  riportato negli allegati tecnici del
presente avviso;
      c) rispondenza agli obiettivi del presente avviso;
      d) verifica dell'avvenuta concertazione con gli Enti locali del
territorio di riferimento.