Art. 7. Valutazione dei progetti 1. I progetti sono esaminati dalla commissione di valutazione di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002. 2. I progetti sono esaminati sulla base dei seguenti elementi: a) coerenza con le strategie nazionali («L'e-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione cooperativa», «L'e-government nelle regioni e negli enti locali: II fase di attuazione»); b) rispondenza a quanto riportato negli allegati tecnici del presente avviso; c) rispondenza agli obiettivi del presente avviso; d) verifica dell'avvenuta concertazione con gli Enti locali del territorio di riferimento.