IL CAPO DIPARTIMENTO dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Visto l'art. 2 della legge n. 246/2000, espressamente fatto salvo dall'art. 19, comma 12, del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 145/2002, che disciplina il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo che il contratto individuale successivamente stipulato stabilisca il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993, e che gli incarichi abbiano durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo; Tenuto conto che il predetto art. 2, comma 4, prevede altresi' che, ferme restando le disposizioni di cui al CCNL dell'Area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993, come successivamente modificato; Visto l'art. 13 del CCNL 5 aprile 2001 del personale dirigente dell'Area I, tra i quali sono ricompresi anche i dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1 del citato decreto legislativo n. 165/200l, individua al comma 1 i criteri generali per l'affidamento e l'avvicendaniento degli incarichi dirigenziali; Visto l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3 della legge n. 145/2002; Tenuto conto che, per l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi dei dirigenti del CNVVF, l'applicazione dei criteri dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 deve comunque fare salvi i criteri generali stabiliti dal richiamato art. 13 del CCNL; Ritenuto, in particolare, che l'utilizzazione del criterio della rotazione degli incarichi, di cui al citato art. 13 CCNL, debba essere coerente ai fini propri della disposizione contrattuale che mira a favorire lo sviluppo della professionalita' dei dirigenti attraverso la diversificazione delle esperienze su incarichi diversi, fermo restando quanto previsto nei casi di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001; Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 35, comma 8, prima parte del CCNL e dell'art. 13, comma 4, ultima parte del CCNL, la revoca anticipata dell'incarico per motivate ed eccezionali ragioni organizzative, ovvero la mancata riconferma alla scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto, danno titolo, al di fiori dei casi di espressa valutazione negativa ai sensi dell'art. 35 del CCNL, ad un incarico almeno equivalente; Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 7 del CCNL, e' stata data informativa preventiva alle organizzazioni sindacali rappresentative dei criteri destinati all'applicazione concreta dei criteri generali, fissati dallo stesso art. 13, CCNL 5 aprile 2001 al comma 1, per l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 3 della legge n. 145/2002, il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive, imputabili al dirigente valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999 e all'art. 35 del CCNL, comportano l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale e che, in relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo; Sentite le organizzazioni sindacali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 con cui, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono state disciplinate le funzioni e l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero dell'interno e, in particolare, l'art. 6 relativo al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Decreta: I criteri per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali non generali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le modalita' di comunicazione, sono determinati secondo le seguenti disposizioni. Art. 1. Ambito d'applicazione e definizioni 1. In relazione all'incarico da attribuire, il procedimento di conferimento, riguarda: 1) qualsiasi dirigente alla scadenza dell'incarico rivestito, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del CCNL 5 aprile 2001; 2) qualsiasi dirigente, anche prima della scadenza dell'incarico, per motivate ragioni organizzative e gestionali, comprese quelle derivanti da soppressione di posizioni dirigenziali o da creazione di nuovi uffici dirigenziali, ovvero da vacanza improvvisa ed imprevista; 3) i dirigenti neopromossi; 4) qualsiasi dirigente a seguito di revoca anticipata, conseguente all'accertamento dei risultati negativi o dell'inosservanza delle disposizioni impartite, di cui all'art. 35, comma 8 del CCNL e dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001. 2. Ai fini delle procedure di conferimento e avvicendamento, per sedi s'intendono: a) gli uffici del CNVVF presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministro dell'interno, comprese le funzioni vicarie, ispettive e di staff; b) i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, comprese le funzioni di vicecomandante ove previste. 3. Ai fini dell'equivalenza di cui all'art. 13, comma 4, del CCNL 5 aprile 2001, s'intende come equivalente: 1) l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia; 2) l'incarico che comporti una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.