IL CAPO DIPARTIMENTO
             dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
                        e della difesa civile

  Visto  l'art.  2 della legge n. 246/2000, espressamente fatto salvo
dall'art.  19,  comma  12,  del  decreto legislativo n. 165/2001 come
modificato  dalla  legge  n. 145/2002, che disciplina il conferimento
degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali  del Corpo nazionale dei
Vigili   del   fuoco,   prevedendo   che   il  contratto  individuale
successivamente   stipulato   stabilisca   il  trattamento  economico
onnicomprensivo  ai  sensi  dell'art.  24  del decreto legislativo n.
29/1993,  e che gli incarichi abbiano durata non inferiore a due anni
e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo;
  Tenuto conto che il predetto art. 2, comma 4, prevede altresi' che,
ferme   restando   le  disposizioni  di  cui  al  CCNL  dell'Area  di
contrattazione  per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale,  si
osservano  le  disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'art. 19 del
decreto legislativo n. 29/1993, come successivamente modificato;
  Visto  l'art.  13  del  CCNL  5 aprile 2001 del personale dirigente
dell'Area  I, tra i quali sono ricompresi anche i dirigenti del Corpo
nazionale  dei Vigili del fuoco, che, nel rispetto di quanto previsto
dall'art.  19,  comma  1  del citato decreto legislativo n. 165/200l,
individua   al  comma  1  i  criteri  generali  per  l'affidamento  e
l'avvicendaniento degli incarichi dirigenziali;
  Visto l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, come
modificato dall'art. 3 della legge n. 145/2002;
  Tenuto  conto  che,  per  l'affidamento  e  l'avvicendamento  degli
incarichi   dei  dirigenti  del  CNVVF,  l'applicazione  dei  criteri
dell'art.  19,  comma  1,  del  decreto  legislativo n. 165/2001 deve
comunque  fare salvi i criteri generali stabiliti dal richiamato art.
13 del CCNL;
  Ritenuto,  in  particolare,  che l'utilizzazione del criterio della
rotazione  degli  incarichi,  di  cui  al  citato art. 13 CCNL, debba
essere  coerente  ai  fini propri della disposizione contrattuale che
mira  a  favorire  lo  sviluppo  della professionalita' dei dirigenti
attraverso la diversificazione delle esperienze su incarichi diversi,
fermo  restando  quanto  previsto  nei  casi  di  cui all'art. 21 del
decreto legislativo n. 165/2001;
  Considerato  che a norma del combinato disposto dell'art. 35, comma
8,  prima  parte  del  CCNL e dell'art. 13, comma 4, ultima parte del
CCNL,  la revoca anticipata dell'incarico per motivate ed eccezionali
ragioni  organizzative,  ovvero  la  mancata riconferma alla scadenza
dell'incarico  precedentemente  ricoperto,  danno titolo, al di fiori
dei  casi  di espressa valutazione negativa ai sensi dell'art. 35 del
CCNL, ad un incarico almeno equivalente;
  Considerato  che,  a norma dell'art. 13, comma 7 del CCNL, e' stata
data    informativa    preventiva   alle   organizzazioni   sindacali
rappresentative  dei  criteri destinati all'applicazione concreta dei
criteri generali, fissati dallo stesso art. 13, CCNL 5 aprile 2001 al
comma  1,  per  l'affidamento,  mutamento  e  revoca  degli incarichi
dirigenziali;
  Considerato   inoltre  che,  ai  sensi  dell'art.  21  del  decreto
legislativo  n.  165/2001, come modificato dall'art. 3 della legge n.
145/2002,   il   mancato   raggiungimento   degli  obiettivi,  ovvero
l'inosservanza  delle direttive, imputabili al dirigente valutati con
i  sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
286/1999  e  all'art.  35  del  CCNL,  comportano l'impossibilita' di
rinnovo  dello  stesso incarico dirigenziale e che, in relazione alla
gravita'   dei   casi,   l'amministrazione  puo',  inoltre,  revocare
l'incarico  collocando  il  dirigente a disposizione, ovvero recedere
dal   rapporto  di  lavoro  secondo  le  disposizioni  del  contratto
collettivo;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398 con cui, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300, sono state disciplinate le funzioni e l'organizzazione degli
uffici   dirigenziali  generali  in  cui  si  articola  il  Ministero
dell'interno e, in particolare, l'art. 6 relativo al Dipartimento dei
Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
                              Decreta:
  I  criteri  per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli
incarichi  dirigenziali  non  generali del Corpo nazionale dei Vigili
del  fuoco  e le modalita' di comunicazione, sono determinati secondo
le seguenti disposizioni.
                               Art. 1.
                 Ambito d'applicazione e definizioni
  1.  In  relazione  all'incarico  da  attribuire, il procedimento di
conferimento, riguarda:
    1)  qualsiasi  dirigente  alla  scadenza dell'incarico rivestito,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  13,  comma 4, del CCNL 5 aprile
2001;
    2) qualsiasi dirigente, anche prima della scadenza dell'incarico,
per  motivate  ragioni  organizzative  e  gestionali, comprese quelle
derivanti da soppressione di posizioni dirigenziali o da creazione di
nuovi   uffici   dirigenziali,   ovvero   da  vacanza  improvvisa  ed
imprevista;
    3) i dirigenti neopromossi;
    4)   qualsiasi   dirigente   a   seguito  di  revoca  anticipata,
conseguente     all'accertamento    dei    risultati    negativi    o
dell'inosservanza  delle  disposizioni impartite, di cui all'art. 35,
comma 8 del CCNL e dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.
  2.  Ai  fini  delle procedure di conferimento e avvicendamento, per
sedi s'intendono:
    a)  gli  uffici  del  CNVVF presso il Dipartimento dei vigili del
fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa civile del Ministro
dell'interno, comprese le funzioni vicarie, ispettive e di staff;
    b)  i  Comandi  provinciali  dei  Vigili  del  fuoco, comprese le
funzioni di vicecomandante ove previste.
  3.  Ai  fini dell'equivalenza di cui all'art. 13, comma 4, del CCNL
5 aprile 2001, s'intende come equivalente:
    1)  l'incarico  cui  corrisponde  una  retribuzione  di posizione
complessiva di pari fascia;
    2)  l'incarico  che comporti una retribuzione di posizione il cui
importo  non  sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente
percepito.