Art. 2. Comunicazione delle disponibilita' e partecipazione dei dirigenti al procedimento di conferimento 1. A norma di quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del CCNL l'amministrazione comunica tempestivamente gli incarichi che tornano disponibili, anche se temporaneamente affidati in via di reggenza, mediante comunicazione circolare a tutti i dirigenti, dandone informativa anche sul sito internet del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 2. Con le stesse modalita' l'amministrazione trasmette l'informativa relativa agli incarichi conferiti, entro trenta giorni dal provvedimento di conferimento. 3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'amministrazione comunica con le stesse procedure di cui al comma 1: a) sedi gia' vacanti; b) sedi che si renderanno disponibili entro l'anno successivo (con la decorrenza della disponibilita) per situazioni gia' previste o prevedibili; c) sedi per le quali, nell'anno successivo, e' prevista la scadenza del periodo di conferimento. 4. Le informative di cui ai punti precedenti hanno valore di avviso generale a tutti i dirigenti dell'avvio del procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi della legge n. 241/1990. 5. I dirigenti attivano la partecipazione al procedimento di conferimento mediante la presentazione di apposita istanza, entro il termine indicato nell'informativa annuale di cui al precedente comma 3. Le istanze possono contenere ulteriori indicazioni utili all'applicazione del presente decreto e devono indicare l'interesse del dirigente per gli uffici disponibili, nonche' l'eventuale interesse per altre sedi che, seppure al momento non disponibili, potrebbero divenirlo per risulta del piano dei movimenti. 6. Nel caso di incarichi in scadenza, qualora il dirigente intenda richiedere la permanenza nella sede, dovra' integrare l'istanza con una relazione indicante le motivazioni della richiesta; in ogni caso dovra' essere allegata una relazione sulle attivita' svolte nel periodo di conferimento. 7. Nel caso di comprovate e improvvise ragioni organizzative, che impongano l'urgente copertura di una sede divenuta vacante e non indicata nell'informativa annuale, nel darne comunicazione con le procedure previste, l'amministrazione stabilisce un termine congruo per la presentazione delle istanze dei dirigenti. 8. Decorso il termine per le eventuali istanze di cui ai commi precedenti, l'amministrazione avviera' il procedimento di conferimento degl'incarichi con le procedure di cui al presente provvedimento. 9. Delle informative indirizzate ai dirigenti, viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area della dirigenza.