Art. 4.
                       Durata degli incarichi
  1.  Ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  n.  246/2000,  tutti gli
incarichi  sono  conferiti  a  tempo  determinato  e hanno durata, di
norma, non inferiore a due anni e non superiore a sette anni.
  2.  La  rotazione  degli  incarichi,  di  cui  ai  criteri generali
indicati  nell'art.  13 del CCNL, deve essere coerente ai fini propri
della disposizione contrattuale che mira a favorire lo sviluppo della
professionalita'  dei  dirigenti attraverso la diversificazione delle
esperienze  su  incarichi diversi, fermo restando quanto previsto nei
casi  di  cui  all'art.  21  del  decreto  legislativo  n.  165/2001;
conseguentemente  gli  incarichi,  di norma, possono essere rinnovati
nel  limite  complessivo  di  nove  anni,  tenendo  conto anche della
motivata domanda del dirigente interessato.
  3.  Gli  incarichi  possono  aver  termine, oltre che per scadenza,
anche  per  assegnazione di un nuovo incarico dirigenziale, conferito
sulla base dei criteri di cui al presente provvedimento.
  4.  Entro  tre  mesi dalla scadenza dell'incarico l'amministrazione
effettuera',  con  le procedure dell'art. 35 del CCNL, la valutazione
complessiva dell'incarico svolto.
  5.  Nel  caso  vi  sia  espressa valutazione negativa dell'incarico
svolto, si applica l'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.
  6.   Nel   caso   non   vi   sia   espressa  valutazione  negativa,
l'amministrazione  procedera'  alla  copertura  dell'ufficio, tenendo
conto  anche  delle preferenze espresse dal dirigente, sulla base dei
criteri generali di cui all'art. 13 del CCNL e di quelli del presente
decreto.
  7.  Al  dirigente  non  riconfermato  sara'  assicurato un incarico
almeno  equivalente  a  quello  precedentemente  ricoperto,  ai sensi
dell'art.  13,  comma  4,  del CCNL e potra' essere consentito, nelle
more della definizione dell'avvicendamento, di permanere nell'ufficio
scaduto.
  8.  Nel  caso  di  motivate  ragioni  organizzative  e  gestionali,
l'amministrazione  comprova  la necessita' e l'urgenza di provvedere,
anche  mediante ricorso a revoca anticipata d'incarichi dirigenziali,
e  conferisce  al  dirigente interessato il nuovo incarico sulla base
dei criteri generali di cui all'art. 13 CCNL e di quelli del presente
decreto,   tenendo   comunque  conto  degli  specifici  e  prioritari
obiettivi   da   raggiungere  e  delle  attitudini  e  capacita'  del
dirigente.