Art. 4. Durata degli incarichi 1. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 246/2000, tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e hanno durata, di norma, non inferiore a due anni e non superiore a sette anni. 2. La rotazione degli incarichi, di cui ai criteri generali indicati nell'art. 13 del CCNL, deve essere coerente ai fini propri della disposizione contrattuale che mira a favorire lo sviluppo della professionalita' dei dirigenti attraverso la diversificazione delle esperienze su incarichi diversi, fermo restando quanto previsto nei casi di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001; conseguentemente gli incarichi, di norma, possono essere rinnovati nel limite complessivo di nove anni, tenendo conto anche della motivata domanda del dirigente interessato. 3. Gli incarichi possono aver termine, oltre che per scadenza, anche per assegnazione di un nuovo incarico dirigenziale, conferito sulla base dei criteri di cui al presente provvedimento. 4. Entro tre mesi dalla scadenza dell'incarico l'amministrazione effettuera', con le procedure dell'art. 35 del CCNL, la valutazione complessiva dell'incarico svolto. 5. Nel caso vi sia espressa valutazione negativa dell'incarico svolto, si applica l'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001. 6. Nel caso non vi sia espressa valutazione negativa, l'amministrazione procedera' alla copertura dell'ufficio, tenendo conto anche delle preferenze espresse dal dirigente, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 del CCNL e di quelli del presente decreto. 7. Al dirigente non riconfermato sara' assicurato un incarico almeno equivalente a quello precedentemente ricoperto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del CCNL e potra' essere consentito, nelle more della definizione dell'avvicendamento, di permanere nell'ufficio scaduto. 8. Nel caso di motivate ragioni organizzative e gestionali, l'amministrazione comprova la necessita' e l'urgenza di provvedere, anche mediante ricorso a revoca anticipata d'incarichi dirigenziali, e conferisce al dirigente interessato il nuovo incarico sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 CCNL e di quelli del presente decreto, tenendo comunque conto degli specifici e prioritari obiettivi da raggiungere e delle attitudini e capacita' del dirigente.