Art. 5. Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ai neopromossi 1. In relazione alla particolarita' della situazione si tiene conto dei seguenti elementi desumibili dagli atti posseduti: a) esperienze professionali gia' acquisite e titoli di servizio posseduti (funzioni di reggenza, supplenza o vicarie rivestite in precedenza); b) particolari conoscenze tecnico professionali, che configurino una specifica professionalita' attinente agli incarichi da conferire.