Art. 5.
 Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ai neopromossi
  1. In relazione alla particolarita' della situazione si tiene conto
dei seguenti elementi desumibili dagli atti posseduti:
    a) esperienze  professionali  gia' acquisite e titoli di servizio
posseduti  (funzioni  di  reggenza,  supplenza o vicarie rivestite in
precedenza);
    b) particolari  conoscenze tecnico professionali, che configurino
una specifica professionalita' attinente agli incarichi da conferire.