Art. 7.
                      Disposizioni transitorie
  1.   In  attesa  dell'attivazione  della  nuova  graduazione  delle
funzioni  dirigenziali,  di  cui  all'art. 4 del CCNL 5 aprile 2001 -
secondo   biennio   economico,  continua  ad  applicarsi  il  decreto
ministeriale    24 novembre    1999;   l'amministrazione   stabilisce
provvisoriamente   l'importo   dell'indennita'  di  posizione  per  i
dirigenti  preposti  a  funzioni  di nuova istituzione, tenendo conto
delle  caratteristiche  dell'ufficio  da  conferire,  in attesa della
rideterminazione ai sensi dell'art. 4 citato.
  2.  In sede di prima applicazione, ai fini dell'avviso generale del
procedimento  di  conferimento  ai  sensi  della  legge  n. 241/1990,
l'amministrazione  fornisce,  all'atto  dell'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  l'elenco generale delle funzioni, sia vacanti sia
disponibili  per  scadenza  del periodo di conferimento dell'incarico
dirigenziale  alla  data  del  31 dicembre  2004,  onde consentire ai
dirigenti  di  partecipare  al  procedimento  di  conferimento  degli
incarichi con le procedure di cui al presente decreto.
  3.  Poiche'  il  Ministro  dell'interno,  con decreto del 21 maggio
2003,  ha stabilito che il nuovo sistema di valutazione dei dirigenti
del  Corpo  nazionale  dei  Vigili  del fuoco sia applicato a partire
dalla  valutazione  dell'anno  2001, l'attivita' svolta dai dirigenti
viene  considerata,  ai  fini  delle nuove procedure di conferimento,
idonea e coerente con gli obiettivi dell'amministrazione, per cui, in
attuazione  dei  presenti  criteri,  saranno  privilegiati  gli altri
requisiti  di  attitudine e capacita' professionale, salvi restando i
nuovi  elementi  che emergeranno dall'applicazione a regime del nuovo
sistema di valutazione.
  4.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dall'art. 13, comma 4, del CCNL
5 aprile  2001,  si  considera  effettuata  la  valutazione anche nei
confronti  di  tutti  gli  incarichi  scaduti alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  che si intendono prorogati fino alla
medesima   data,   entro  tre  mesi  dalla  quale  si  procedera'  al
conferimento  secondo i criteri di cui all'art. 3 e tenendo conto del
periodo prestato nella medesima sede.