Art. 5.
  Le   aree  oggetto  dell'allegata  variante,  incluse  nelle  fasce
fluviali  individuate  dalla cartografia di cui all'elaborato 1 della
stessa  e attualmente non soggette alle misure vincolanti di cui alle
norme  tecniche  di  attuazione del PAI vigente, sono sottoposte, dal
giorno  successivo  alla  pubblicazione  della presente deliberazione
nella Gazzetta Ufficiale e fino all'entrata in vigore del decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri di approvazione dell'allegata
variante al PAI e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni,
a   misure   temporanee   di  salvaguardia  ai  sensi  dell'art.  17,
comma-6-bis  della  legge  18  maggio  1989, n. 183, con il contenuto
delle  disposizioni  stabilite dalle norme tecniche di attuazione del
PAI con riferimento alle fasce A, B e C.